UNIONI CIVILI: Unioni civili, conta la forma (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Gli schemi di decreto attuativi della Cirinnà. Disco verde alla scelta del cognome
Unioni civili, conta la forma
Fascia tricolore obbligatoria per l’ufficiale celebrante

lun.17 – Fascia tricolore obbligatoria per l’ufficiale di stato civile che celebra una unione civile. Possibilità delle parti di scegliere il comune dove celebrare l’unione e anche il cognome: o uno dei due o entrambi, ma solo per la durata dell’unione. Riconoscimento allo straniero – anche se non residente in Italia – del diritto di unirsi civilmente in Italia pur vigendo il divieto nel Paese di cittadinanza.
Divieto di «system shopping», al contrario, per gli italiani che decidono di contrarre «matrimonio» all’estero: quest’ultimo avrà in Italia gli effetti della unione civile. Stesse scriminanti e reati del coniuge per la parte unita civilmente al compagno.
Gli schemi di decreto delegato di attuazione della legge 76/2016, cosiddetta Cirinnà, che ha riconosciuto nell’ordinamento le unioni tra persone dello stesso sesso, se tecnicamente sono un adeguamento al nuovo istituto giuridico delle norme attuali dell’ordinamento civile utili anche a definire i compiti dell’ufficiale di stato civile, del diritto privato internazionale e del codice penale, da un punto di vista per così dire simbolico disegnano un sistema che non ammette alcuna discriminazione e favorisce il pieno dispiegarsi del diritto «fondamentale» e «inviolabile».
L’obbligo, sancito nero su bianco, per l’ufficiale civile di indossare la fascia tricolore, ad esempio, non può non assumere anche un significato valoriale alla luce delle resistenze che alcuni sindaci hanno manifestato rispetto alla legge. Anche se si apprende dalla relazione illustrativa che già 250 comuni (su 7998) hanno varato i registri di stato civile dedicati alle unioni.
Gli schemi di decreto (tre) sono stati approvati in via preliminare dal consiglio dei ministri del 4 ottobre scorso e sono ora all’esame del Parlamento per i prescritti pareri parlamentari.
La platea dei cittadini interessanti potenzialmente alle nuove regole è stimata in 67 mila coppie: un dato che è stato calcolato sulla base dell’esperienza tedesca.
In estrema sintesi ci soffermiamo sui passaggi principali dei tre decreti.
Il primo decreto si occupa di aggiornare l’ordinamento di stato civile (regio decreto 1238/1939e il dpr 396/2000) e dunque disciplina la richiesta e la costituzione di unione civile e le iscrizioni – trascrizioni – annotazioni nel registro civile, strutturato come registro autonomo in linea con la scelta della legge 76 che ha riconosciuto autonomia e distinzione del nuovo istituto rispetto al matrimonio. Di rilievo è la norma che prevede la annotazione anche negli atti di matrimonio della costituzione di unione civile in caso di rettifica anagrafica del sesso di una delle parti in presenza di una dichiarata volontà degli interessati.
Un titolo autonomo disciplina la richiesta e la costituzione di unione civile. La celebrazione può avvenire in un comune scelto liberamente dalle parti e l’ufficiale di stato civile dovrà officiare con la fascia tricolore. Dopo la richiesta, l’ufficiale avrà 30 giorni di tempo per effettuare le verifiche e solo dopo potrà essere celebrata l’unione. Il decreto disciplina poi le modalità per la costituzione dell’unione: in particolare disciplina la scelta riconosciuta alle parti di eligere, dichiarandolo all’ufficiale civile, o un cognome dei due o la possibilità di utilizzarli entrambi, sempre per la durata dell’unione. Tale dichiarazione non comporta una modifica anagrafica ma la possibilità temporale di utilizzare il cognome; questo per impedire il cambiamento anagrafico del cognome dell’eventuale figlio di una delle due parti. Viene estesa all’unione la disciplina della opposizione del pm valida per il matrimonio. Sono disciplinate in maniera autonoma le iscrizioni e le trascrizioni da effettuarsi nel registro autonomo.
Il secondo decreto riguarda la modifica delle norme di diritto internazionale privato necessitata dall’adeguamento alla legge 76. In questo ambito il governo ha seguito una logica di «differenziazione» delle diverse situazioni per evitare, per così dire, «abusi» del diritto di cittadini italiani che contraggono «matrimonio» all’estero approfittando del system shopping. Così è sottratta al diritto privato internazionale, per rientrare sotto l’ombrello della legge italiana quanto agli effetti, l’unione contratta all’estero da cittadini italiani residenti in Italia. Caso diverso, quello dei cittadini italiani residenti stabilmente all’estero ai quali si applica la legge 218/1999.
Molto «avanzata» la norma che riconosce il diritto inviolabile di unirsi a persone dello stesso sesso a stranieri il cui ordinamento non riconosce tale possibilità. La legge 76, specifica la relazione illustrativa, non prevede «limitazioni spaziali» o vincoli in relazione alla cittadinanza e residenza. In questa ottica, il decreto specifica che non rileva, ai fini del necessario nulla osta da parte delle autorità nazionali competenti, il sesso degli interessati (nello stesso senso, il ministero dell’Interno aveva statuito con riguardo alle fede islamica). Il terzo decreto si occupa di adeguare il codice penale (vedi anche ItaliaOggi dell’11 ottobre scorso). Il compagno unito civilmente è equiparato al «coniuge» e al «prossimo congiunto» sia sotto il profilo delle tutele (come attenuanti o scriminanti del reato) sia sotto il profilo incriminatorio, laddove il fatto di essere coniuge è elemento costitutivo del reato. Claudia Morelli

Foto del profilo di Andrea Gentile

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