UNIONI CIVILI: La nuova disciplina delle Unioni civili (lastampa.it)

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La nuova disciplina delle Unioni civili

Il 21 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n.76. Si tratta di un unico articolo composto da 69 commi: dal comma 1 al comma 35 la legge disciplina le Unioni Civili e dal comma 36 al comma 65 regolamenta le coppie di fatto e i contratti di convivenza.
La novella introduce molte novità che necessitano di essere trattate in due videochat separate.
La prima sarà concentrata sulle unioni civili e la seconda, prevista dopo la pausa estiva a settembre, riguarderà le convivenze di fatto e i contratti di convivenza.
Di seguito in sintesi le principali novità e curiosità dell’unione civile, che si traduce in una formazione sociale tra persone maggiorenni dello stesso sesso.
Vale premettere che l’istituto della unione civile attribuisce uno status vero e proprio. La procedura è semplice perché è sufficiente la sola dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile (che provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile) ed alla presenza di due testimoni per ottenere il rilascio del certificato attestante la costituzione dell’unione.
Interessante la disciplina del cognome. Le Parti posso scegliere di assumere un cognome comune per tutta la durata dell’unione. Resta da capire se sia possibile per l’unito civile mantenere il cognome dell’altro anche dopo il divorzio come per il coniuge che ve ne ascriva la propria riconoscibilità sociale.
Sulle cause impeditive della costituzione dell’unione civile si segnalano in particolare la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile pregressa, l’interdizione di uno dei due contraenti o la sussistenza di rapporti familiari (da segnalare l’introduzione della locuzione “lo zio e il nipote e la zia e la nipote” tra i parenti).
La nullità dell’unione civile può essere chiesta in alcuni casi precisi tra i quali il più particolare è il ritorno della persona della quale è stata dichiarata la morte presunta. Le altre cause sono l’interdizione, l’incapacità di intendere o di volere, per causa anche transitoria o la presenza di un accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da discendenti dalla UC. Queste ultime tre non si possono esercitare se vi è stata coabitazione per un anno.
L’effetto della nullità comporta il rischio di dover pagare un assegno a titolo di indennità per un periodo non superiore a tre anni in proporzione alle sostanze dell’obbligato laddove il beneficiario non abbia adeguati redditi propri e non abbia nel contempo contratto altra unione.
L’unico caso in cui i civilmente uniti possono essere separati si verifica quando è proposta domanda di nullità della unione civile e il Tribunale può ordinare la separazione temporanea dei contraenti.
Diversamente i civilmente uniti possono divorziare direttamente senza dover passare per la procedura di separazione.
I civilmente uniti hanno pari diritti e pari doveri che si traducono nell’obbligo di assistenza morale e materiale, nonché nell’obbligo di coabitazione e di contribuire ai bisogni comuni.
Rimane sul tavolo la questione dell’infedeltà la cui mancata previsione (a differenza del matrimonio) non esonera le Parti dal dovere del rispetto reciproco (sulla base dei principi del neminem laedere) la cui violazione apre le porte al risarcimento del danno.
La coppia civilmente unita può concordare l’indirizzo di vita familiare e la residenza comune.
Sul piano patrimoniale il regime scelto dal legislatore è la comunione dei beni come per la coppia sposata. Rimane naturalmente facoltà degli uniti civili optare per la separazione dei beni o stipulare una convenzione patrimoniale.
Interessante l’estensione delle regole codicistiche sulla impresa familiare al civilmente unito così come (lo si vedrà nella seconda parte della videochat a settembre), anche per i conviventi.
Quanto alla tutela della persona nella formazione sociale dell’unione civile, è importante ricordare che il legislatore ha: (i) applicato alla coppia civilmente unita la disciplina sugli ordini di protezione; (ii) esteso al convivente la possibilità di chiedere l’amministrazione di sostegno, l’interdizione o l’inabilitazione dell’altro e (iii) indicato il convivente come soggetto preferito dal giudice nella scala di scelta dell’amministratore di sostegno. L’unione civile si scioglie automaticamente ad esempio per la morte dell’altra parte o con la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, senza alcuna altra opportunità diversamente dai coniugi eterosessuali nel cui caso, invece, alla rettificazione anagrafica di sesso consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile se gli stessi hanno manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Per divorziare è necessaria una previa manifestazione di volontà di sciogliere il vincolo davanti all’ufficiale dello stato civile e solo dopo tre mesi è possibile procedere congiuntamente o giudizialmente in tribunale o anche attraverso la negoziazione assistita o con l’instaurazione della procedura davanti all’ufficiale di stato civile. Le condizioni divorzili non divergono da quelle già previste per la coppia sposata come ad esempio l’assegno divorzile o il pagamento del terzo datore di lavoro in caso di inadempimento dell’obbligato.
Sempre in ordine alla tutela della persona, è condivisibile la previsione dell’obbligo alimentare (a favore di chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso) dove l’unito civilmente è equiparato al coniuge nell’elenco a cascata degli obbligati.
Interessante è il richiamo applicativo della norma sull’abbandono della casa e sul rifiuto di rientrarci che comporta la perdita dei diritti di assistenza già sopra citati. Naturalmente la domanda di divorzio costituisce giusta causa di allontanamento come nella coppia in fase di separazione.
In materia successoria la posizione del civilmente unito è uguale a quella del coniuge come si può comprendere dagli schemi sotto riportati. FRANCESCA MARIA ZANAS
UNO SGUARDO AL RESTO DEL MONDO

UNIONI CIVILI

Unioni civili UE
•Paesi Membri della Unione Europea che regolano le unioni civili tra persone dello stesso sesso in Europa: Austria, Germania, Ungheria, Croazia, Malta, UK
Unioni civili EXTRA UE
•Paesi non aderenti alla Unione Europea ammettono le unioni civili tra persone dello stesso sesso: Andorra, Svizzera, Colombia, Ecuador, Groenlandia, Israele
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Matrimonio dello stesso sesso UE
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•Paesi Membri della Unione Europea che non ammettono il matrimonio né hanno alcuna forma di tutela per le coppie omosessuali: Italia, Grecia, Cipro, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania
Matrimonio dello stesso sesso EXTRA UE
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