SOCIETA’: Srl, sì al riscatto delle quote dei soci (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Massime Notai di Milano. Valida la clausola statutaria purchè per cause oggettive prefissate o con vincoli temporali
Srl, sì al riscatto delle quote dei soci

La spinosa questione della possibilità di prevedere, anche nell’ambito della Srl, una clausola di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale, riceve un vaglio di legittimità dalla nuova massima n. 153 del Consiglio notarile di Milano (una delle 12 appena emanate in tema di Srl, si veda Il Sole 24 Ore del 26 maggio). La questione concerne se sia lecito prevedere in statuto che, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni soci abbiano il potere di riscattare e fare proprie le quote di partecipazione sociali di altri soci.
Il dubbio di legittimità sorge poiché, nella Spa, la possibilità di prevedere una clausola di riscatto è espressamente legittimata dall’articolo 2437-sexies del Codice civile; invece, per le Srl, la legge tace, senza avvallare né vietare l’emissione di quote riscattabili.
I notai milanesi prendono posizione affermando che è lecito inserire nello statuto sociale di una Srl una clausola che preveda il diritto di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale: in particolare, viene affermato che il diritto di riscatto può assumere due diverse forme all’interno dello statuto sociale, a seconda che sia riconosciuto a tutti o solo ad alcuni dei soci:
se i soci intendano riconoscere il diritto di riscatto (e la correlativa soggezione allo stesso) in capo a tutti i soci, al ricorrere delle circostanze che legittimano il riscatto, allora questa previsione può essere introdotta alla stregua di una “clausola generale” e, dunque, con le normali maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la modifica dei patti sociali;
se, invece, non s’intenda riconoscere il diritto di riscatto (e/o la correlativa soggezione al riscatto stesso) in capo a tutti i soci, ma solo ad alcuni di essi, anche tale ipotesi viene ritenuta lecita, purché la posizione giuridica del socio che diviene titolare del diritto di riscatto sia inquadrata quale “diritto particolare” del socio, ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del Codice civile e, dunque, la clausola in questione sia introdotta in statuto col consenso unanime dei soci.
La massima 153 esplica inoltre i presupposti che dovrebbero caratterizzare il diritto di riscatto nell’ambito delle Srl. Si argomenta che la clausola di riscatto dovrebbe prevedere di attivarsi con specifiche “giuste cause”, ossia situazioni oggettivamente predeterminate al ricorrere delle quali il socio titolare del diritto di riscatto, possa esercitarlo e, d’altro lato, il socio soggetto al diritto di riscatto degli altri soci, possa sapere di trovarsi in questa situazione di soggezione. Se invece i soci – continuano i notai milanesi – non intendano prevedere in statuto ipotesi di “giusta causa” di riscatto, sarebbe comunque ammissibile un diritto di riscatto esercitabile senza il ricorrere di questo presupposto, purché tale potere sia temporalmente limitato, ossia non possa essere esercitato in ogni momento della durata della società.
Infine, la commissione Società del Consiglio notarile di Milano specifica che, in nessun caso, il diritto di riscatto può essere previsto in violazione delle norme di legge sui criteri di valorizzazione della quota del socio in caso di recesso (articolo 2473): è chiarito, infatti, che il diritto di riscatto non potrebbe essere esercitato attribuendo al socio, quale corrispettivo della quota riscattata, una somma di denaro di valore inferiore a quello cui il medesimo avrebbe diritto se recedesse dalla società.
I princìpi enunciati avranno un sicuro rilevante risvolto operativo: la stessa massima già suggerisce che il riscatto si presta come un utile strumento di regolamentazione degli interessi dei soci, in tutte le ipotesi in cui non si voglia o non si possa ricorrere a una clausola di esclusione del socio dalla società. Infatti, nel caso in cui si intenda corroborare l’efficacia di una pattuizione statutaria, si può prevedere il di riscatto come reazione alla violazione della stessa clausola: si pensi, ad esempio, alla violazione di una clausola di co-vendita o di prelazione. Angelo Busani

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