SOCIETA’: Decreto 231, aumentano i reati (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Diritto dell’economia. Le recenti misure di contrasto al caporalato fanno allungare la lista degli illeciti presupposto
Decreto 231, aumentano i reati
Dall’estate 2015 si sono aggiunti anche autoriciclaggio e delitti ambientali

Dom.4 – Si allarga il catalogo dei reati che comportano la responsabilità amministrativa delle società: la legge 199/2016 sul caporalato, ha aggiunto anche il novellato reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra gli illeciti che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti con un sanzione che può variare da 103.288 euro a 1.549.370 euro.
In precedenza, l’ultima modifica che ha inciso in maniera diretta sul catalogo risaliva all’estate 2015 con l’introduzione di nuovi importanti reati in materia ambientale e prima ancora dell’autoriciclaggio, mentre più recentemente vi sono state modifiche indirette: hanno cioè subito variazioni le disposizioni del codice penale e di leggi speciali già richiamate dal decreto legislativo 231/2001, quali i reati societari, i delitti informatici, la falsità in monete.
Le nuove disposizioni, con l’obiettivo di introdurre maggiori garanzie per la tutela dei lavoratori agricoli e di contrastare il fenomeno del caporalato modificano l’articolo 603-bis codice penale, relativo all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, prevedendo la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a mille euro, per chiunque:
recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto che precede, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Pena inasprita (reclusione da 5 a 8 anni e multa da mille a 2mila euro per ogni lavoratore ingaggiato) nel caso la condotta sia caratterizzata da violenza o minaccia. Costituiscono inoltre aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Sono poi introdotti nel codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi rispettivamente all’attenuante della cooperazione con l’autorità giudiziaria da parte del caporale e alla confisca obbligatoria – anche in caso di patteggiamento- delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.
L’articolo 6 della legge sul caporalato modifica l’articolo 25-quinquies del Dlgs 231/2001, inserendo il citato delitto contenuto nell’articolo 603-bis codice penale nei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La violazione comporterà per l’ente l’applicazione sia delle sanzioni pecuniarie, da 400 a mille quote (ovvero da circa 103 mila euro fino a circa 1,5 milioni), sia di quelle interdittive (sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni; divieto di contrattare con la Pa; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi e l’interdizione dall’esercizio dell’attività) per una durata non inferiore ad un anno. Inoltre, se l’ente o una sua unità organizzativa dovesse essere stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applicherebbe la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
In ipotesi di contestazione in capo all’ente del reato previsto dall’articolo 603-bis codice penale, per aver utilizzato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, potrebbe essere inoltre contestato anche il reato presupposto individuato dall’articolo 25-duodecies del Dlgs 231/2001 per aver impiegato cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Spesso, infatti, lo sfruttamento della manodopera coinvolge cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.
Antonio Iorio Valerio Silvetti

Foto del profilo di Andrea Gentile

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