SOCIETA’: Cancellazione anche con perdite (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Società di persone. L’unica condizione per l’uscita dal registro imprese è il varo del bilancio finale di liquidazione
Cancellazione anche con perdite
Dichiarazione di fallimento possibile solo entro un anno dalla estinzione

La chiusura della liquidazione delle società di persone è un momento estremamente delicato che va analizzato sia per le conseguenze che derivano dalla cancellazione, sia per le condizioni che rendono legittima la cancellazione della società. Il tema presenta elementi di attualità posto che molte società hanno assegnato entro il 30 settembre 2016 gli immobili con le agevolazioni della legge 208/15 e altre stanno valutando l’opportunità di eseguire la medesima operazione entro il 30 settembre 2017, beneficiando della proroga prevista dalla nuova legge di Stabilità. Dopodichè, molte società non hanno più ragione di esistere per cui è frequente l’ipotesi in cui si proceda alla liquidazione.
I criteri della cancellazione
A norma dell’articolo 2312, comma 1 del Codice civile, i liquidatori una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione, devono chiedere la cancellazione della società dal registro imprese. La norma è collocata nel capo III del Titolo V del Codice civile, quindi essa si applica alle Snc e alle Sas.
La condizione prevista per la cancellazione della società è quindi l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci. Tale approvazione è disciplinata dall’articolo 2311 Codice civile secondo il quale il liquidatore, redatto il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, lo consegna ai soci tramite lettera raccomandata (oggi potremmo dire certamente via Pec) e il bilancio finale si considera approvato se, decorsi due mesi dalla sua consegna, non sono stati prodotti reclami da parte degli stessi soci.
Questo primo passaggio normativo attesta che l’unica condizione necessaria per ottenere la cancellazione della società è l’approvazione del bilancio finale da parte dei soci, mentre la presenza o meno di passività non estinte non viene considerato elemento fondamentale ai fini della cancellazione. Il punto è particolarmente delicato perché non è raro che il Conservatore del registro imprese rifiuti la cancellazione della società in pendenza di passività non estinte, con la motivazione che la presenza di tali passività attesta che la liquidazione non è stata conclusa e quindi la società non può essere cancellata dal registro stesso.
Questa argomentazione deve ritenersi destituita di fondamento poiché l’articolo 2312 del Codice civile subordina la cancellazione all’avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, non alla estinzione delle passività. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Vercelli 2.72002) affermando che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società non può essere negata. Peraltro va segnalato a sostegno di tale tesi, che lo stesso articolo 2312, comma 2, Codice civile prevede i rimedi azionabili dal creditore insoddisfatto, il quale potrà eseguire atti esecutivi a danno del ex socio anche se la società è stata cancellata.
Le conseguenze
Il fatto che il socio rimanga responsabile personalmente e solidalmente con gli altri soci delle obbligazioni sociali non soddisfatte, non deve far passare in secondo piano il significato sostanziale della cancellazione della società dal registro imprese. Il tema da analizzare è la possibilità di subire istanza di fallimento da parte della società che sia stata cancellata, fallimento che coinvolgerebbe anche il socio illimitatamente responsabile e quindi gli causerebbe non pochi problemi.
La tesi che deve essere sostenuta è che la società cancellata può subire la dichiarazione di fallimento solo entro un anno dalla estinzione e quindi decorso tale lasso temporale società e socio possono ritenersi esonerati da questa ipotesi. I motivi che portano a questa conclusione sono due: da una parte se la società cancellata è estinta ad ogni effetto (come ritiene la Corte di cassazione nella sentenza n. 25192/2008) dalla estinzione decorre l’anno previsto dall’articolo 10 della legge fallimentare per inoltrare l’istanza di fallimento, dall’altra la stessa Corte costituzionale (sentenza 319 del 21 luglio 2000) ha ritenuto illegittimo l’articolo 10 della legge fallimentare. nella parte in cui non prevede che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorra dalla cancellazione della società dal registro imprese.
Pertanto è fondamentale per la società e per il socio ottenere la cancellazione dal registro imprese, dalla quale si produce l’effetto dell’estinzione della società sotto ogni profilo giuridico, fermo restando il fatto che il socio mantiene il regime di responsabilità personale rispetto alle passività sociali non estinte. Paolo Meneghetti

Foto del profilo di Andrea Gentile

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