SENTENZE: Sulla sentenza esecutiva i giudici giocano d’anticipo (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Contenzioso. La Ctp Venezia ha escluso la necessità di prestare una garanzia
Sulla sentenza esecutiva i giudici giocano d’anticipo

È immediatamente esecutiva la sentenza che dispone il rimborso dell’imposta e la condanna alle spese legali dell’ufficio se il giudice non ritiene necessaria alcuna garanzia. A fornire questa indicazione (una delle prime a quanto risulta) è la Ctp Venezia con la sentenza 316/13/2016, depositata il 20 giugno.
La questione
L’articolo 69 del Dlgs 546/1992, in conseguenza delle modifiche intervenute con la riforma del contenzioso tributario, prevede l’immediata esecutività delle sentenze provvisorie favorevoli al contribuente. Le somme liquidate nella decisione, riferite ad imposte richieste a rimborso dal contribuente ovvero a spese di lite poste a carico dell’ufficio, devono pertanto essere erogate anche se la sentenza non è definitiva e quindi in attesa del giudizio.
La nuova norma, con decorrenza dal 1° giugno scorso, prevede poi che per i rimborsi superiori a 10mila euro, diversi dalle spese di lite, il giudice possa subordinare l’esecutività (e quindi il pagamento in favore del contribuente) alla presentazione di una garanzia.
Tuttavia, la concreta applicazione dell’intera disposizione è stata “genericamente” subordinata all’emanazione di un apposito decreto del Mef (si veda quanto riportato ieri su queste colonne) necessario però solo per definire i termini e le caratteristiche delle garanzie che il giudice potrebbe richiedere.
Il provvedimento, ad oggi, non è stato emanato e secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia (circolare 38/E/2015) tutte le nuove previsioni sull’immediata esecutività delle sentenze non sarebbero ancora applicabili.
Nel frattempo è arrivata la sentenza della Ctp di Venezia (316/13/2016) che ha di fatto dato una prima concreta applicazione delle nuove disposizioni favorevoli al contribuente. Il caso esaminato riguardava un rimborso Iva avanzato da una società farmaceutica e il collegio, in accoglimento del ricorso, ha espressamente previsto l’immediata restituzione di quanto richiesto e condannato l’ufficio alle spese di lite.
La solvibilità
Il dispositivo della sentenza esclude la necessità di garantire le somme poiché la società è stata ritenuta solvibile in virtù della patrimonializzazione del gruppo cui fa parte. Per tali ragioni, i giudici veneziani hanno concluso precisando che la decisione debba essere immediatamente esecutiva.
La decisione, che smentisce implicitamente la tesi delle Entrate, appare coerente con l’impianto normativo: l’atteso decreto del Mef riguarderà solo ed esclusivamente le caratteristiche che dovranno avere le garanzie richiedibili dal giudice, a propria discrezione.
Il provvedimento, quindi risulterà del tutto irrilevante sia per le sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10mila euro, sia per le spese di lite ovvero per tutte le ipotesi in cui il giudice non subordinerà l’esecutività ad una garanzia.
La Ctp di Venezia ha rilevato che la solidità patrimoniale della società ricorrente era di per sé sufficiente, escludendo così la necessità di ulteriori garanzie.
Verosimilmente, quindi, il giudice ha ritenuto immediatamente esecutiva la decisione dando prevalenza al contenuto sostanziale alla norma, atteso che il decreto Mef non potrebbe interferire in alcun modo.
Inoltre l’immediata esecutività delle sentenze favorevoli ai contribuenti, è stata introdotta con il dichiarato fine di equilibrare il trattamento delle parti in causa. Di conseguenza la subordinazione di una norma così favorevole a un decreto – peraltro solo in parte necessario – svuoterebbe di significato l’intento del legislatore. Si tratterà ora di capire se, in attesa dell’emanazione del provvedimento ministeriale, l’orientamento espresso dalla Ctp di Venezia sarà confermato da altri giudici di merito. Laura Ambrosi

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