SENTENZE: Riconvenzionale, si applica l’obbligo di mediazione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Verona. Per le materie di legge
Riconvenzionale, si applica l’obbligo di mediazione

Per la domanda riconvenzionale “inedita” si deve ritenere che la mediazione preventiva obbligatoria occorra quando attiene alle materie che il legislatore ha elencato a tal fine. È la conclusione del Tribunale di Verona (estensore Vaccari) nell’ordinanza del 12 maggio, su una questione tuttora controversa in giurisprudenza.
Nel caso di specie, la banca convenuta in giudizio dal cliente aveva proposto una domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento di una somma a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente. Il Tribunale ha rilevato il difetto della condizione di procedibilità, pur precisando che non osta la circostanza che la mediazione era stata svolta prima dell’inizio del giudizio su iniziativa degli attori perché, sebbene alla procedura stragiudiziale abbia partecipato validamente ed efficacemente il difensore dell’istituto di credito, «dal verbale del procedimento, invero piuttosto sintetico…risulta che in quella fase le parti non discussero della pretesa oggi svolta dalla banca».
Ad avviso del giudice la domanda riconvenzionale inedita va sottoposta a mediazione preventiva obbligatoria (se rientra nelle materia indicate dal legislatore a tal fine) in quanto la Cassazione (sentenza 830/2006) ha interpretato una norma analoga in materia di contratti agrari nel senso che l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’articolo 36 del Codice di procedura civile. Inoltre, il termine «convenuto», utilizzato dall’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010 per indicare il soggetto che eccepisce l’improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale. Infine, l’esclusione della domanda del convenuto dall’ambito di applicazione della norma citata causerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto.
A tali argomentazioni non osta – indica la motivazione – che la disposizione in esame vada interpretata restrittivamente, costituendo una deroga al diritto di azione, «atteso che tale argomento presuppone che la norma sia inequivoca nell’escludere dall’obbligo di mediazione le domande cumulate mentre, dopo quanto detto sopra, così non è». Deve egualmente escludersi che «lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione dopo l’esito infruttuoso del primo sia inutile e dispendioso poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta».
La decisione si inserisce in un contrasto giurisprudenziale tuttora aperto. Per assoggettare le domande riconvenzionali alla mediazione obbligatoria si sono pronunciati i Tribunali di Como (Sezione di Cantù, ordinanza 2 dicembre 2012), Roma (ordinanze 27 novembre 2014 e, nella Sezione di Ostia, 15 marzo 2012) e Firenze (ordinanza 14 febbraio 2012, proprio sulla riconvenzionale inedita). Per la soluzione opposta si è espresso il Tribunale di Palermo (ordinanza 11 luglio 2011), affermando che vanno escluse dall’ambito della mediazione obbligatoria «tutte le domande (riconvenzionale inedita, domanda trasversale, reconventio renconventionis) che siano diverse da quella dell’attore proposta con l’atto introduttivo del giudizio» (posizione ribadita con l’ordinanza del 27 febbraio 2016); egualmente contrario è il Tribunale di Reggio Calabria (ordinanza 22 aprile 2014). Marco Marinaro

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