SENTENZE: Notai, l’assistenza è d’obbligo (Il Sole 24 Ore)

ITALIA OGGI

Tribunale di Trento: la stipula dell’atto non esaurisce i doveri del professionista
Notai, l’assistenza è d’obbligo
C’è responsabilità se manca un’adeguata consulenza

Lun.7 – Responsabilità professionale per il notaio rogante che non presti adeguata assistenza: lo ha precisato il Tribunale di Trento con la sentenza n. 649/2016. Secondo il giudice di merito, il pubblico ufficiale non avrebbe infatti solamente il dovere di stipulare atti formalmente corretti, ma dovrebbe altresì rispettare l’obbligo di prestare ai propri clienti adeguata assistenza, in particolare, fornendo loro la consulenza giuridica adatta alle problematiche connesse all’atto che gli viene richiesto.
Il caso sottoposto all’esame del giudice aveva ad oggetto la causa promossa da una sas nei confronti del professionista: l’ente societario conveniva in giudizio il notaio per sentirlo condannare al pagamento dei danni derivanti da sua responsabilità professionale, derivante da condotta negligente, avendo questi omesso, nell’espletamento dell’intero incarico (quindi, non solo nella stipula dell’atto di trasferimento ma anche nell’attività di consulenza in ordine alle problematiche connesse), di evidenziare la mancanza di una valida denuntiatio e la nullità della dichiarazione di rinuncia alla prelazione. Convenuto in giudizio, il notaio contestava la fondatezza della domanda di parte attrice e concludeva per la reiezione della stessa deducendo di avere svolto diligentemente il proprio mandato.
Di diverso avviso è stato il giudice, secondo il quale «il Notaio rogante ha non solo l’obbligo di concludere e stipulare atti formalmente corretti ma anche l’obbligo di prestare ai propri clienti un’adeguata assistenza». Detta assistenza – chiarisce – consiste nel dovere di fornire consulenza giuridica in ordine alle problematiche connesse all’atto che gli viene richiesto di rogare, in particolare indicando ed illustrando «al cliente le questioni giuridiche propedeutiche alla stipula dell’atto chiamato a rogare». Nel caso di specie, avrebbe dovuto senz’altro informare la parte attrice della prelazione legale e degli «incombenti preparatori da seguire al fine di ottenere una valida dichiarazione di rinuncia alla prelazione legale del conduttore», cosa che non era emersa. A causa di questa omissione è stato, quindi, condannato per responsabilità professionale. Adelaide Caravaglios

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