SENTENZE: Nella logistica prevale il contratto di deposito (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Corte d’appello Napoli. Non conta il fatto che l’accordo con il fornitore preveda anche altri servizi
Nella logistica prevale il contratto di deposito

Si applica la disciplina del contratto di deposito all’accordo in cui l’obbligazione principale di una parte consiste nella conservazione di merce deperibile e successiva restituzione della stessa nel suo stato originario. Lo afferma la Corte d’appello di Napoli in una sentenza dello scorso 14 giugno (presidente Giordano, relatore Mondo), in cui si precisa che la natura dell’accordo non muta per il fatto che la parte si sia obbligata a fornire anche altri servizi strumentali alla realizzazione della funzione tipica del deposito.
La causa è stata iniziata una Srl, che aveva affidato a un’altra società il deposito e la custodia di un consistente quantitativo di aglio; il contratto prevedeva, in particolare, «la conservazione del prodotto alla temperatura (…) fra -2/-3 gradi». La merce era stata poi spostata nei locali di una terza società, ma al momento della riconsegna – concludeva la Srl – si presentava deteriorata. La società attrice aveva quindi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, ma il Tribunale aveva respinto la domanda. Così la srl ha presentato appello, contestando, innanzitutto, la qualificazione di contratto atipico di logistica, data dal primo giudice al negozio stipulato dalle parti; l’appellante ha quindi censurato la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale, sostenendo che il deterioramento dell’aglio era intervenuto solo dopo lo spostamento presso il magazzino della società estranea all’accordo.
La Corte accoglie l’appello. I giudici di secondo grado affermano che con il contratto di logistica, «sorto nella prassi commerciale», si identifica «una svariata quantità di funzioni più o meno riconducibili all’affidamento in outsourcing dell’intero procedimento logistico, o di alcune delle sue fasi». Affidamento che riguarda la «gestione del processo dei flussi, sia fisici sia informativi, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, in entrata o in uscita, dagli stabilimenti del produttore o del distributore».
Nel caso in esame, l’obbligazione principale dell’appellata consisteva nella conservazione della merce ricevuta in un ambiente con caratteristiche idonee a garantirne la successiva restituzione nello stato in cui le era stata consegnata. D’altra parte, la stessa società era tenuta anche a ulteriori prestazioni. Doveva, infatti, regolare la temperatura nelle celle frigorifere e controllare la persistenza e l’intensità dell’energia elettrica; si era obbligata anche a verificare lo stato di conservazione della merce e quindi a comunicare alla srl l’esistenza di eventuali processi degenerativi del prodotto.
Tuttavia, il nucleo della disciplina applicabile al rapporto tra le parti va individuato – affermano i giudici di Napoli – nel contratto di deposito, giacché gli ulteriori servizi richiamati si pongono «su un piano strumentale rispetto alla realizzazione della causa tipica» dello stesso contratto di deposito.
Spettava dunque alla depositaria dimostrare, in base alle norme su deposito (articolo 1768 del Codice civile) e diligenza del debitore (articolo 1218 dello stesso Codice), di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia e che i fatti si erano verificati per causa a essa non imputabile. Mancando tale prova, l’appellata è quindi condannata al risarcimento del danno, liquidato in 50mila euro. Antonino Porracciolo

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