SENTENZE: Nel procedimento per ingiunzione l’obbligo può slittare (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Mediazione. Pareri contrapposti
Nel procedimento per ingiunzione l’obbligo può slittare

Nei tribunali resta l’incertezza su come interpretare l’obbligo di avviare la mediazione. 
L’articolo 5, comma 4, lettera a, Dlgs 29/2010 sancisce che nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, se il creditore decide di avviare l’azione nelle forme del procedimento per ingiunzione, l’obbligo di esperire la mediazione non si applica sino a quando il giudice – nel processo di opposizione – non si pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Questa norma, calata nella realtà, ha trovato contrapposte soluzioni giurisprudenziali. Ed infatti, nei casi del mancato esperimento della mediazione i tribunali – dopo aver dichiarato improcedibile la domanda di opposizione -, sono divisi tra coloro che affermano che il decreto ingiuntivo che è stato contestato acquista efficacia esecutiva e autorità di giudicato e coloro che, invece, ritengono che l’improcedibilità travolga anche il decreto ingiuntivo. 
La querelle giurisprudenziale, che spesso emerge nelle liti relative ai contratti bancari, sembrava aver trovato composizione con la sentenza della Cassazione (24629 del 3 dicembre 2015) secondo cui l’onere di avviare la mediazione grava sulla parte opponente con la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione (e conseguente definitività del decreto monitorio). Dopo la pronuncia della Suprema Corte, taluni tribunali si sono adeguati al principio affermato dalla stessa, altri continuano a sostenere la tesi diametralmente opposta anche con ulteriori motivazioni. Sulla questione si segnalano due recenti sentenze di segno opposto.
La più recente è del tribunale di Grosseto (est. Multari; 7 giugno 2016) che pone in evidenza come con la notifica dell’atto di citazione in opposizione non si propone una domanda, ma si contrasta la pretesa monitoria fatta valere dall’opposto, per cui il processo ha ad oggetto tale pretesa e non la legittimità dell’emanazione del decreto ingiuntivo. Peraltro, il regime derogatorio posto per la mediazione in questo iter processuale viene meno una volta che il giudice si è pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Se non fosse così la declaratoria di improcedibilità produrrebbe un effetto che esorbita dalle normali conseguenze della stessa e cioè l’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo: per cui anche il decreto ingiuntivo deve essere revocato (v. anche, Tribunale di Firenze, 17 gennaio 2016 e 15 febbraio 2016, Tribunale di Busto Arsizio, 3 febbraio 2016). 
Di segno opposto la sentenza del Tribunale di Vasto del 30 maggio 2016 (estensore Pasquale) che aderendo alla tesi della Cassazione tende a svilupparne le argomentazioni muovendo dalla ricostruzione della logica sottesa alla scelta legislativa di differenziare i casi in cui la domanda veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi. Tale soluzione sarebbe funzionale anche a scoraggiare opposizioni pretestuose, oltre che in una prospettiva deflattiva delle liti che possono risolversi con un accordo amichevole (si veda anche, Tribunale di Reggio Emilia, 21 gennaio 2016; Tribunale di Verbania, 22 marzo 2016). Marco Marinaro

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