SENTENZE: Legale bocciato, competenza territoriale (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Decide il tar nella cui circoscrizione ha operato la commissione d’esame
Legale bocciato, competenza territoriale

Lun.18 – Il Consiglio di stato con sentenza n. 1020 dello scorso 14 marzo (sezione quarta) ha posto una parola chiarificatrice circa la competenza del tribunale amministrativo in caso di bocciatura all’esame di avvocato: sarà competente il Tar nella cui circoscrizione era la Corte d’appello presso cui aveva operato la Commissione esaminatrice. Il caso sottoposto all’attenzione dei supremi giudici amministrativi aveva ad oggetto l’impugnazione dinanzi al Tar del Lazio gli atti relativi all’esame di abilitazione alla professione di avvocato e conclusosi con giudizio di non idoneità all’ammissione alle prove orali.
Il Tar adìto dichiarava la propria incompetenza territoriale individuando quale giudice competente il Tar nella cui circoscrizione era la Corte d’appello presso cui aveva operato la Commissione esaminatrice.
Ma quest’ultimo Tar aveva sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 15, comma 5, cod. proc. amm., reputando erroneamente individuata la propria competenza e pertanto trasmettendo gli atti al Consiglio di stato per le rispettive determinazioni, sottolineando la circostanza che nella specie, oltre al giudizio di inidoneità ed alla conseguente non ammissione alle prove orali, il ricorrente aveva impugnato anche il verbale della Commissione centrale col quale, prima delle correzioni, erano stati individuati i criteri di valutazione degli elaborati scritti.
Pertanto secondo il rimettente, la competenza si sarebbe dovuta radicare presso il Tar del Lazio in virtù della natura di atto generale di tale ultimo atto, alla stregua della previsione del comma 4-bis dell’art. 13 cod. proc. amm., inserito dal «correttivo» del 2012, il quale, dopo aver sancito la regola generale per cui la competenza territoriale individuata per l’atto impugnato determina anche l’attrazione dell’atto presupposto eventualmente con esso censurato, fa eccezione a tale regola proprio per l’ipotesi in cui l’atto presupposto rientri nella categoria degli atti normativi e generali.
Secondo il Consiglio di stato, però, la competenza sull’intero giudizio doveva correttamente individuarsi presso il Tar nella cui circoscrizione era la Corte d’appello presso cui aveva operato la Commissione esaminatrice.
I giudici di palazzo Spada hanno, altresì evidenziato che «nell’ambito della procedura di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, l’atto di determinazione dei criteri e parametri di valutazione da parte della Commissione centrale ha natura meramente endoprocedimentale, costituendo un passaggio preliminare indispensabile, ai sensi dell’art. 22, comma 8, del rdl 27 novembre 1933, n. 1578, per le successive correzioni da parte delle sottocommissioni (le quali, peraltro, sono configurate quale mere articolazioni dell’unica e unitaria Commissione esaminatrice)».
Pertanto non sarà possibile ipotizzare né uno spostamento né una frammentazione della competenza a causa dell’impugnazione di atti privi di rilevanza esterna, ricompresi nell’ambito dell’unico procedimento amministrativo definito col provvedimento finale oggetto della principale azione di annullamento. Angelo Costa

Foto del profilo di Andrea Gentile

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