SENTENZE: L’efficacia della notifica della sentenza via Pec (Il Sole 24 Ore)

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Processo tributario. Per la Ctr Marche la trasmissione con posta certificata fa scattare il termine breve per l’appello, ma la Cassazione è contraria
L’efficacia della notifica della sentenza via Pec

Lun.5 – La notifica a mezzo Pec della sentenza della commissione tributaria provinciale fa scattare il termine breve di impugnazione. A dirlo è la Ctr Marche con la sentenza 534/6/2016 (presidente Zinno, relatore Di Virgilio).
Nel caso di specie il contribuente ha eccepito la tardività dell’atto di appello proposto dall’agenzia delle Entrate contro la sentenza depositata dalla Ctp di Ascoli Piceno perché proposto fuori termine: in data 7 luglio 2015 il contribuente aveva notificato all’amministrazione finanziaria la sentenza a mezzo Pec (ai sensi dell’articolo 4 del Dpr 68/2005), mentre l’ufficio aveva spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’atto di appello solo in data 9 ottobre 2015.
In questo modo, per il contribuente, l’atto di appello era stato proposto oltre i 60 giorni previsti dalla norma (articolo 51, Dlgs 546/92). Per l’agenzia delle Entrate, invece, l’appello era stato proposto nei termini in quanto la notifica della sentenza della Ctp di Ascoli Piceno era da considerarsi nulla, essendo avvenuta con una modalità non idonea (ai sensi dell’articolo 38 del Dlgs 546/92, norma speciale prevista per il processo tributario) a fare decorrere il termine breve di impugnazione.
La Ctr Marche ha dato ragione al contribuente: secondo i giudici, prevale la norma dettata dall’articolo 4 del Dpr 68/2005 che, nel disciplinare l’utilizzo della posta elettronica certificata, dispone che l’invio di questo tipo di messaggi sia valido agli effetti di legge.
Tuttavia, il principio affermato dalla Ctr Marche nella propria sentenza – che è stata depositata nel maggio scorso – con ogni probabilità rimarrà isolato. Infatti, la Cassazione con l’ordinanza 17941 depositata il 12 settembre scorso è intervenuta a fare chiarezza sulla possibilità di notificare una sentenza utilizzando la Pec nel processo tributario. La Corte, dopo aver ricostruito da un punto sistematico la disciplina della notifica delle sentenze a mezzo Pec (possibile, ad esempio, nel rito civile ai sensi della legge 53/1994), ha stabilito che:
non è idonea al decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione, la notifica della sentenza tramite posta elettronica certificata effettuata dal difensore del contribuente all’amministrazione finanziaria (la normativa di riferimento, in questo caso, non contempla la previsione della notifica del ricorso a mezzo Pec);
la modalità di notifica tramite Pec è, invece, prevista dal nuovo articolo 16 bis, il cui comma 3 è applicabile solo dal 1 dicembre 2015 per le sole notifiche degli atti nel processo tributario telematico, sperimentale dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria (tale notifica, in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo in tal caso ipotizzabile alcuna forma di sanatoria).
Pertanto l’utilizzo della Pec per la notificazione di atti del contenzioso tributario è consentito, nel rispetto delle specifiche regole tecniche, soltanto nelle realtà territoriali presso le quali sia stata attivata la sperimentazione del processo telematico. Francesco Falcone

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