SENTENZE: L’assicurato può tacere sulla sua malattia (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Caltanissetta. Non si tratta di malafede se il questionario sottoposto è generico e incompleto
L’assicurato può tacere sulla sua malattia

Non è in malafede l’assicurato che tace la propria malattia, quando il questionario dell’assicuratore è generico e incompleto. Lo afferma il Tribunale di Caltanissetta in una sentenza dello scorso 21 marzo. Nel 2008 e nel 2009 un uomo aveva stipulato due contratti di finanziamento che prevedevano, a tutela della finanziaria, l’adesione a polizze di assicurazione collettive per il rischio di decesso. Nel 2011 l’uomo era morto. Così la sua erede ha chiesto al Tribunale di dichiarare che la malattia che aveva causato il decesso non rientrava tra i rischi esclusi dalle condizioni generali delle polizze di assicurazione.
Dal canto suo, la Spa assicuratrice ha eccepito di non esser tenuta al pagamento delle rate residue in favore della finanziaria, sostenendo che l’assicurato aveva reso dichiarazioni reticenti sulla propria salute. Nel respingere l’eccezione, il giudice osserva che le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente, dovute a dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto di assicurazione se riguardano circostanze «tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso (…) se avesse conosciuto il vero stato delle cose» (articolo 1892, comma 1, del Codice civile). La norma – prosegue il Tribunale – si fonda sul dovere di cooperazione dell’assicurato, che deve consentire all’assicuratore di valutare se e a quali condizioni concludere il contratto. Il giudice afferma, quindi, che l’assicurato è in malafede se tiene nascosta «una situazione patologica incidente sul consenso dell’assicuratore», quando nel questionario sulla sua salute siano indicate «in modo puntuale e preciso» le notizie che l’assicuratore stesso ha interesse a conoscere. Invece, «va escluso il dolo o la colpa grave dell’assicurato in caso di dichiarazioni mendaci o reticenze su circostanze non specificamente indicate nel questionario».
Nel caso in esame, l’assicurato, pur soffrendo di epatite cronica dal 2007, aveva dichiarato di essere in buona salute e non avere malattie che richiedevano un trattamento medico. Tuttavia, le condizioni generali del contratto di assicurazione erano formulate – si legge nella sentenza – in maniera generica e senza l’indicazione, «almeno per tipologia o in via esemplificativa», delle patologie che potessero rilevare nella formazione del consenso dell’assicuratore. Peraltro, quest’ultimo non aveva neppure provato che, al momento della conclusione del contratto, l’epatite avesse «inciso effettivamente sulla condizione di salute generale dell’assicurato». Secondo il tribunale, non si può dunque escludere che l’uomo ritenesse, «in perfetta buona fede, che la mancata dichiarazione della propria malattia non incidesse in alcun modo sulla valida stipulazione del contratto». Antonino Porracciolo

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