SENTENZE: L’appello «vago» è inammissibile (Italia Oggi)

IL SOLE 24 ORE

Corte d’appello Napoli. L’impugnazione deve indicare in modo chiaro i punti della decisione da riformare
L’appello «vago» è inammissibile

È inammissibile l’impugnazione che non indica chiaramente i punti della decisione di primo grado da riformare. Lo afferma la Corte d’appello di Napoli (presidente Giordano, relatore Cataldi) in una sentenza dello scorso 30 marzo.
Nel 2015 un agente di assicurazioni era stato condannato a pagare 4mila euro a un procacciatore d’affari che aveva svolto attività professionale in suo favore. Contro la sentenza l’agente ha presentato appello per ottenere la condanna di altri due soggetti, già chiamati in causa in primo grado, a versargli 9mila euro a titolo di risarcimento dei danni dovuti a un ammanco di cassa.
Nel decidere la causa nelle forme dell’articolo 281-sexies del Codice di procedura civile («a seguito di trattazione orale»), la Corte ricorda che, in base all’articolo 342 dello stesso Codice, la motivazione dell’appello deve indicare «a pena di inammissibilità» le parti del provvedimento che si intende impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; inoltre, il gravame deve specificare le circostanze da cui deriva la violazione della legge nonché la loro rilevanza nella decisione impugnata.
La Corte aggiunge quindi che «non è compito del giudice “sanzionare” (e tanto meno con la grave sanzione dell’inammissibilità) profili di maggiore o minore gradimento stilistico degli atti», essendo irrilevanti «gusti o (…) sensibilità di chi scrive e di chi legge». Tuttavia, è evidente – prosegue la motivazione – che gli atti processuali dei giudici e delle parti devono essere redatti in maniera chiara, così da consentire al lettore un’immediata comprensione («compatibilmente con le difficoltà degli argomenti trattati») dei fatti e delle questioni di diritto. E «non agevolano questa doverosa opera di chiarificazione l’utilizzo di inutili e compiaciute espressioni oscure, superflui latinismi, formule arcaiche o costruzioni sintattiche volutamente» incomprensibili.
Secondo i giudici di Napoli, l’appello in esame («che non eccelle per chiarezza espositiva») non individua con chiarezza «i punti su cui si fonda la decisione di primo grado che intende censurare». Inoltre, l’atto non sviluppa in maniera precisa argomenti idonei a «inficiare le argomentazioni del primo giudice» né «sottopone alla Corte una ricostruzione alternativa dei fatti, del materiale probatorio e delle questioni in diritto svolte in primo grado». Infatti, l’appellante si è limitato a richiamare gli articoli 2721 e 2724 del Codice civile per contestare che il rapporto contrattuale dedotto dalla sua controparte potesse essere provato mediante testimonianze. Non ha, invece, censurato il rilievo attribuito dal primo giudice alle risposte da lui stesso date nel corso dell’interrogatorio formale che gli era stato deferito né, comunque, ha esaminato le altre prove poste dal Tribunale a fondamento della decisione. Infine, l’appellante non ha neppure espressamente chiesto il rigetto dell’istanza di pagamento delle provvigioni avanzata dal procacciatore d’affari, avendo domandato, piuttosto, un risarcimento di danni nei confronti di altri soggetti del processo.
Così la Corte dichiara inammissibile l’impugnazione; condanna, quindi, l’appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in 2mila euro in favore delle controparti. Antonino Porracciolo

Foto del profilo di Andrea Gentile

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