SENTENZE: La responsabilità dei magistrati va alla Consulta (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Errori giudiziari. Dubbi sull’abrogazione del «filtro»
La responsabilità dei magistrati va alla Consulta

Lun.30 – Il sospetto dell’incostituzionalità porta la riforma della responsabilità civile dei magistrati alla Consulta. Con un’ordinanza del 10 maggio scorso, il Tribunale di Genova (presidente Costanzo, relatore Lucca) ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’articolo 3, comma 2, della legge 18/2015, che ha abrogato l’articolo 5 della legge 117/88, cioè la norma che disciplinava il “filtro” di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio di attività giurisdizionale.
In base alla norma abrogata, dopo la prima udienza, subito e con decreto impugnabile, il tribunale doveva dichiarare inammissibile la domanda se non erano rispettati i termini o i presupposti di legge o se era manifestamente infondata. Se invece la domanda veniva ritenuta ammissibile, il tribunale doveva disporre la prosecuzione del processo. Ora, la legge 18/2015 ha cancellato questa fase preliminare.
La domanda arrivata al Tribunale di Genova, relativa all’azione di responsabilità civile dei magistrati degli uffici di Firenze, è stata presentata da un imprenditore al quale era stata estesa la dichiarazione di fallimento di una società, della quale era socio illimitatamente responsabile. Secondo l’imprenditore, i giudici di Firenze avrebbero commesso un errore di diritto nel conteggio dei giorni liberi effettivamente decorsi tra la data di perfezionamento della notifica, fatta in base all’articolo 140 del Codice di procedura civile, e quella della prima udienza. Nemmeno la Corte di appello aveva accolto l’eccezione su questo punto perché aveva ritenuto che l’uomo si fosse sottratto volontariamente alla notifica. Ma la Cassazione aveva poi annullato la sentenza. Frattanto il fallimento era stato chiuso e l’imprenditore lamentava la riduzione del suo credito commerciale. Tutto accadeva prima del 2015.
Il Tribunale di Genova, competente per le controversie che hanno come parti i magistrati di Firenze, aveva affermato, in pronunce precedenti, che l’abrogazione del filtro ha natura sostanziale e che quindi non vale per gli illeciti eventualmente commessi dai magistrati prima della riforma. Ma la Cassazione ha poi chiarito che l’abrogazione del filtro è norma solo processuale e si applica ai giudizi di responsabilità iniziati dopo la riforma, a prescindere dall’epoca dei fatti (sentenza 25216/2015). I giudici di Genova, però, dubitano della costituzionalità di questa norma.
Il fatto che il legislatore elimini il “filtro” in un “processo sul processo”, come è quello in cui si ipotizza la responsabilità del magistrato, mentre è ora previsto in tutti i giudizi di impugnazione, contrasterebbe con l’articolo 3 della Costituzione; inoltre incentiverebbe la “giurisprudenza difensiva”, sottraendo i cittadini alle garanzie effettive e si renderebbe irragionevole la durata del giudizio di responsabilità, in contrasto con l’articolo 111 della Costituzione. Senza il “filtro” il magistrato non sarebbe più sottratto a pressioni indebite e sarebbe indotto all’astensione nel giudizio nel quale avrebbe commesso l’illecito, con violazione del principio del giudice naturale (articolo 25) e della sua sua soggezione solo alla legge (articolo 101). Adesso la parola passa alla Consulta. Giovanbattista Tona

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