SENTENZE: Il patto di compensazione opera anche nella procedura (Il Sole 24 Ore)

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L’interpretazione. Il presupposto è l’opponibilità dell’accordo
Il patto di compensazione opera anche nella procedura

Uno degli aspetti più problematici dei risanamenti aziendali affrontati attraverso lo strumento del concordato preventivo con continuità aziendale riguarda la sorte delle linee di credito autoliquidanti utilizzate dal debitore sino al momento del deposito della domanda di concordato.
Il Tribunale di Bolzano, nel decreto del 5 aprile 2016, ha evidenziato come le linee di credito autoliquidanti che prevedano il patto di compensazione o il mandato all’incasso sono configurabili come un complesso di negozi giuridici strettamente connessi tra loro. Questo complesso di negozi comporta l’obbligo della banca, anche dopo l’anticipazione finanziaria, di provvedere all’incasso dei crediti anticipati e di dare esecuzione alla compensazione, garantendo un comportamento diligente e la possibilità di continuare ad utilizzare l’affidamento concesso nel limite dell’importo pattuito.
In base a queste considerazioni, il Tribunale di Bolzano ritiene che i rapporti autoliquidanti debbano essere considerati quali contratti pendenti in base all’articolo 169-bis della legge fallimentare e che l’autorizzazione alla loro sospensione o al loro scioglimento coinvolge anche i rapporti giuridici ad essi strettamente connessi, quali il mandato in rem propriam e l’eventuale patto di compensazione.
Il Tribunale di Bolzano giunge, infatti, a una conclusione di grande rilevanza: contrariamente a quanto deciso da altra giurisprudenza, afferma l’operatività del patto di compensazione anche nel corso della procedura concordataria in deroga al principio della par condicio creditorum, purché il patto sia opponibile alla procedura. In altri termini, la prosecuzione del rapporto consentirebbe alla banca di incassare il credito anticipato e di portarlo legittimamente in compensazione del proprio credito finanziario.
Secondo il Tribunale di Bolzano per evitare che i crediti incassati successivamente alla domanda di concordato vadano a ridurre il credito bancario a discapito degli altri creditori, è necessario che sia ottenuta l’autorizzazione del tribunale fallimentare a sospendere l’efficacia dei contratti bancari: solo con la sospensione delle linee di credito e dei rapporti negoziali ad esse connessi, quali il mandato all’incasso e il patto di compensazione, è infatti possibile cristallizzare il saldo debitorio nei confronti della banca e impedire che esso venga progressivamente ridotto dalle rimesse relative ai crediti oggetto di anticipazione.
La qualificazione dei contratti bancari come contratti pendenti trova poi un ulteriore angolo di interpretazione nel comma 3 dell’articolo 182-quinquies della legge fallimentare il quale prevede che, in casi di particolare urgenza e con riferimento ai soli concordati con continuità aziendale, sia possibile accedere a finanziamenti interinali prededucibili, anche in assenza di attestazione e pure nella fase di preconcordato, purché questi finanziamenti siano preventivamente valutati e autorizzati dal tribunale. La disponibilità dei fondi ottenuti successivamente alla domanda di concordato grazie all’utilizzo di linee autoliquidanti genera debiti prededucibili e va considerata, a tutti gli effetti, nuova finanza. Per questo motivo, l’articolo 182- quinquies include espressamente, tra i finanziamenti urgenti prededucibili, il mantenimento delle linee di credito utilizzate sino al momento del deposito della domanda.
Sulla base delle indicazioni del Tribunale di Bolzano è possibile quindi individuare i seguenti principi di trattamento delle linee autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di concordato preventivo:
i contratti bancari autoliquidanti vanno considerati quali contratti pendenti e assoggettati alla disciplina dell’articolo 169-bis della legge fallimentare;
la sospensione delle linee autoliquidanti comporta l’impossibilità, per la banca, di ridurre il suo credito concorsuale attraverso i successivi incassi dei crediti anticipati;
la mancata sospensione delle linee autoliquidanti, di converso, consente alla banca di compensare il credito da anticipazione finanziaria con gli incassi dei crediti oggetto di anticipazione che pervengano successivamente al deposito della domanda;
la mancata sospensione delle linee autoliquidanti le rende astrattamente utilizzabili; il loro concreto utilizzo, peraltro, genera debiti prededucibili e deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale fallimentare.

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