SENTENZE: Il genitore deve ascoltare il minore (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale Milano. Rivolgersi al giudice è l’estrema ratio: dovrebbe bastare l’ordinaria interlocuzione con i figli
Il genitore deve ascoltare il minore
Condannato alle spese processuali il separato troppo litigioso

L’ascolto del minore è compito primario dei genitori, anche separati: il ricorso al giudice in caso di contrasto resta l’extrema ratio e il genitore incapace di comprendere le esigenze del figlio rischia la condanna a pagare le spese processuali. Così il Tribunale di Milano, con l’ordinanza 3 giugno 2016 (estensore Cosmai) ha autorizzato il padre a far partire la figlia minore, ormai prossima ai 18 anni, per un viaggio di studio/vacanza estivo in Australia.
La sentenza ricorda che «ascoltare il minore è concetto diverso dal sentirlo». Partendo da questo lapalissiano concetto – troppo spesso offuscato dal conflitto genitoriale che porta entrambi i genitori a comprendere solo quanto in linea con i loro desiderata – il giudice afferma alcuni rilevanti criteri, da applicarsi nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale, rispetto alla procedura di ascolto “processuale” del minore, che resta comunque principio insuperabile a sua tutela.
Il padre della minore aveva chiesto, con una specifica ed autonoma domanda nel corso di un processo separativo, il placet del magistrato per il viaggio che la figlia aveva dichiarato voler effettuare, ma al quale la madre si opponeva perché sarebbe stata espressa «una volontà non genuina della minore in relazione a tale esperienza». Il contrasto tra i genitori aveva convinto il padre a formalizzare l’istanza al magistrato, che in ossequio alla norma vigente, aveva disposto l’immediato ascolto diretto della ragazza.
La sentenza delinea con chiarezza i princìpi di diritto desumibili dalla vicenda. È incontestabile che, in caso di contrasto tra gli ex-coniugi nell’esercizio della reciproca responsabilità genitoriale, la parola definitiva sull’autorizzazione compete al giudice della famiglia. È acclarato pure che il minore gode dell’incomprimibile diritto ad essere “ascoltato” in tutti i procedimenti che lo riguardino, per cui l’ascolto è «atto imprescindibile, soprattutto allorché il contrasto genitoriale afferisca ad una decisione che coinvolge in via diretta la minore medesima, come nel caso di specie in cui, a prescindere dalla volontà e dalla autenticità delle dichiarazione della minore, è indubbio che si tratti di una decisione che la riguarda in prima persona, dal momento che è la sola (minore) a dover eventualmente andare in Australia per la vacanza studio». Ma tutto ciò non toglie che in questo caso l’ascolto da parte del giudice deve ritenersi un compito «secondario rispetto a quello primario, dei genitori, di ascoltare i propri figli».
Ciò è argomentato dal giudice col fatto che «se i coniugi avessero ascoltato, avrebbero evitato un ulteriore accesso all’autorità giudiziaria ed avrebbero attuato le migliori scelte nel rispetto dei desideri, delle aspirazioni e delle inclinazioni della propria figlia». Infatti la minore, nel corso dell’audizione, avesse precisato «di aver espressamente detto, alla propria madre quello che pensa, di essere consapevole delle resistenze della madre ma di essere determinata nella propria posizione». Pertanto, il programma di studio e la presenza in loco di una zia, che rappresenta una ulteriore tutela a favore della minore stessa, consentono di ritenere del tutto infondate le preoccupazioni materne, con conseguente autorizzazione al viaggio.
Non solo. La sentenza osserva che «se vi è qualcuno che avrebbe dovuto prender atto della volontà della minore e non lo ha fatto, questa è proprio la (madre) cui la (minore) ha espresso il proprio chiaro pensiero: profilo che non potrà non essere valutato anche ai fini relativi ai profili della genitorialità» con la pronuncia finale sulla separazione. Giorgio Vaccaro

Foto del profilo di Andrea Gentile

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