SENTENZE: Il «boicottaggio» dell’altro genitore costa il risarcimento (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Roma. I doveri degli ex
Il «boicottaggio» dell’altro genitore costa il risarcimento

E’ preciso onere di ogni genitore attivarsi per recuperare e mantenere l’immagine dell’altro genitore nei confronti del figlio. In caso di “boicottaggio”, scatta la sanzione del risarcimento del danno ex articolo 709-ter del Codice di procedura civile in favore del genitore “alienato”. Lo stabilisce la sentenza 18799/2016, emessa dal Tribunale di Roma, sezione Prima (giudice Donatella Galterio) l’11 ottobre 2016.
Accertato che il genitore collocatario (la mamma) non aveva in alcun modo tentato di riavvicinare il figlio al padre «risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore..ma al contrario continuando a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito», il Tribunale ha viceversa affermato che la ex moglie avrebbe dovuto attivarsi per «consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio, che nella tutela della bigenitorialità cui è improntato lo stesso affido condiviso postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore». Occorreva spingere il figlio verso il padre, invece di prendere tutti i pretesti per sfuggire agli incontri programmati, cercando di recuperare «la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte».
In buona sostanza per il Tribunale di Roma entrambi i genitori – in quanto preciso onere del corretto esercizio della responsabilità genitoriale – devono aver rispetto dell’ex, che va salvaguardato nei confronti dei figli. Cosa non avvenuta nel caso di specie, tanto che il giudice ha poi “ordinato” al genitore collocatario di condurre il figlio da un terapeuta per aiutarlo a riprendere i rapporti con il padre.
Ma non è finita lì. Alla luce della «condotta genitoriale, volta ad ostacolare il funzionamento dell’affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna», il giudice – seguendo la costante giurisprudenza della sezione Famiglia del Tribunale di Roma – ha applicato il meccanismo sanzionatorio previsto dall’articolo 709-ter Cpc, ammonendo la madre e stabilendo a suo carico un risarcimento danni di 30mila euro, liquidato in via equitativa (si tratta di persone più che benestanti).
L’obiettivo dichiarato dal Tribunale è anche dissuasivo: evitare il protrarsi delle condotte pregresse, “minacciando” in caso contrario «sanzioni ancor più gravi compresa la revisione delle condizioni dell’affido».
La sentenza ribadisce poi un principio consolidato, rigettando la richiesta di revisione delle condizioni economiche. L’assegno divorzile è legato alle condizioni del coniuge onerato e a quelli che sono i ragionevoli sviluppi delle situazioni preesistenti: quindi niente da fare se l’incremento patrimoniale dell’ex-coniuge obbligato deriva da un lascito ereditario successivo alla cessazione della convivenza. Si tratta infatti di miglioramenti «scaturiti da un evento autonomo per altro di natura straordinaria ed una tantum», che mai potrebbero costituire l’evoluzione di aspettative dell’altro coniuge quando il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto con il divorzio. Franca Deponti

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