SENTENZE: Fallimenti, liti ko (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Per la Ctr Sicilia l’Agenzia deve fare la riassunzione
Fallimenti, liti ko
Si estingue il processo tributario

Il fallimento della società nel mezzo di un contenzioso con il fisco estingue il processo. Se l’Agenzia delle entrate ha interesse a proseguire la lite nei confronti del curatore fallimentare, deve presentare al presidente di sezione della commissione tributaria un’apposita istanza di riassunzione, entro sei mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’evento interruttivo. Senza quindi attendere che sia il giudice tributario a dichiarare lo stop. Viceversa la causa si chiude automaticamente. È quanto ha stabilito la Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, con le sentenze n. 1853/34/16 e 1854/34/16, depositate lo scorso 11 maggio. Le pronunce si discostano dall’orientamento che vede come necessaria la comunicazione di interruzione del processo da parte del giudice tributario, ritenendo sufficiente la conoscenza della controparte dell’avvenuta dichiarazione di fallimento (dies a quo del termine di riassunzione).
Il caso riguardava una società attiva nel settore biomedicale. La Guardia di finanza, prima, e l’Agenzia delle entrate, poi, contestavano la presenza di una stabile organizzazione occulta, in quanto l’operato dell’impresa non era ritenuto configurabile nell’esercizio di un rapporto commissionario/committente con l’estero, bensì costitutiva una vera e propria attività commerciale (distribuzione e vendita in proprio di beni). I relativi redditi, a parere dei verificatori, dovevano pertanto essere tassati in Italia e non in Olanda. Valore dell’accertamento per gli anni 2003 e 2004 circa 12 milioni di euro, comprensivi di sanzioni e interessi.
Nel 2011 la società contribuente otteneva ragione in primo grado dalla Ctp di Catania. L’ufficio appellava la sentenza. Ma nel dicembre 2014, nelle more del giudizio di secondo grado, la società falliva. Nell’udienza in Ctr del maggio 2016, quindi, la parte privata chiedeva la chiusura del processo, a seguito della mancata riassunzione nei termini da parte dell’amministrazione finanziaria.
Tesi che trova concordi i magistrati etnei, secondo i quali «a differenza di quanto accadeva prima della riforma della legge fallimentare del 2006/2007, ai sensi dell’articolo 43 l.f., l’effetto interruttivo opera di diritto dal momento stesso in cui viene pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento». Per evitare l’estinzione della controversia, quindi, l’ufficio deve riassumere la causa entro sei mesi. Ma tale termine decorre «dal giorno in cui è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima» e non da quando viene dichiarato in pubblica udienza o per iscritto dal difensore del contribuente ai sensi dell’articolo 40 del dlgs n. 546/1992. Valerio Stroppa

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