SENTENZE: Esproprio nullo? Danni dalla Pa (Il Sole 24 Ore)

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Tribunale di Roma. La dichiarazione di pubblica utilità non basta per perfezionare la procedura
Esproprio nullo? Danni dalla Pa
L’ok al piano di lottizzazione non incide sul diritto di proprietà

Costituisce illecito di diritto comune la trasformazione di un fondo quando il decreto di espropriazione non è stato emesso o è stato annullato. In questi casi, la Pubblica amministrazione non diventa proprietaria del bene ed è tenuta a risarcire i danni causati al proprietario. Lo afferma il Tribunale di Roma (giudice Carmen Bifano) in una sentenza dello scorso 5 maggio.
I fatti risalgono al 2009, quando il Comune convenuto aveva trasformato in parcheggio una parte di terreno dell’attrice. Quest’ultima ha domandato il risarcimento dei danni, stimati in 47mila euro. Dal canto suo, l’ente locale ha chiesto il rigetto dell’istanza, dichiarandosi estraneo ai fatti di causa.
Nell’accogliere la domanda, il Tribunale afferma, innanzitutto, che l’attrice ha dimostrato che l’area in questione è stata trasformata in parcheggio aperto al pubblico. Così come ha provato che le opere sono «riconducibili alla condotta materiale del Comune» convenuto: l’ente, infatti, aveva pagato le fatture emesse dall’impresa esecutrice dei lavori e non aveva allegato un provvedimento che legittimasse il proprio operato. Il Tribunale ricorda quindi che, in mancanza di un decreto di esproprio, la creazione del parcheggio non aveva trasformato il diritto soggettivo della proprietaria in interesse legittimo. Infatti, prosegue la motivazione, richiamando la sentenza 21579/2011 della Corte suprema, la sola approvazione del piano di lottizzazione (che equivale a dichiarazione di pubblica utilità) non determina la perdita del diritto di proprietà e dunque non comporta l’affievolimento del diritto soggettivo del privato.
Il giudice capitolino cita quindi la sentenza 735/2015 delle Sezioni unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulle «implicazioni applicative delle molteplici pronunce della Cedu»; pronunce che hanno affermato l’incompatibilità dell’istituto dell’occupazione appropriativa (creato dalla giurisprudenza) con il sistema giuridico europeo, e in particolare con la tutela del diritto di proprietà e il principio di legalità riconosciuti da quell’ordinamento. Secondo il giudice di legittimità, quando il decreto di espropriazione non è stato emesso o è stato annullato, «l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell’amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune»; illecito che comporta non il trasferimento della proprietà alla Pubblica amministrazione, ma la responsabilità della stessa per i danni. In questi casi, l’amministrazione realizza un illecito permanente, che cessa solo per restituzione, transazione o usucapione dell’occupante che ha effettuato la trasformazione del fondo; oppure per rinuncia del proprietario al suo diritto, «implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente». E «tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo», sicché da essa «non consegue, quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’amministrazione».
Così il Tribunale liquida in 37mila euro il danno patrimoniale subìto dall’attrice per la trasformazione del suo fondo; riconosce quindi il risarcimento di tremila euro per l’ingiusta lesione dell’interesse della proprietaria «a un’esistenza pacifica e libera da indebite aggressioni». Antonino Porracciolo

Foto del profilo di Andrea Gentile

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