SENTENZE: Divorzio e decadenza da potestà paterna: basta un solo processo (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Milano. Istanza unica
Divorzio e decadenza da potestà paterna: basta un solo processo

È ammissibile la domanda della decadenza dalla responsabilità genitoriale nel processo del divorzio, formulata con un’unica istanza. Il processo sarà unico e il Tribunale, in sede collegiale, deciderà in merito: così ha deciso, mutando un precedente proprio orientamento, il Tribunale di Milano con sentenza del 16 marzo 2016 (sezione IX, giudice Buffone).
L’istanza di decadenza dall’esercizio delle responsabilità genitoriali, prevista dall’articolo 330 del Codice civile, va formulata, per radicare la competenza avanti al Tribunale civile competente per il giudizio di divorzio, con l’istanza introduttiva di questo; sarà quindi «il Collegio nella fase decisoria» a decidere in ordine alla sua fondatezza. Viene così superata una precedente interpretazione a tutto vantaggio dell’economia processuale e della concentrazione dei poteri decisori, in capo al solo Tribunale civile.
Rimane ovviamente sub judice la questione dell’ammissibilità dell’istanza limitativa delle competenze genitoriali. La pronuncia de quo, nel rigettarla nel merito, ha dettato un’importante linea guida rilevando come «la rescissione definitiva del legame familiare – tra il padre e il figlio – costituisca la extrema ratio, ossia un intervento rimediale, sussidiario e residuale che si riveli l’unico atto a soddisfare, in modo adeguato, il preminente interesse del minore».
Posto che il presupposto della pronuncia, non può – allora – essere «la mera irreperibilità del genitore, sopratutto laddove si tratti di cittadino straniero … là dove non sia stato accertato che la latitanza dal rapporto genitoriale dipenda da esclusive o preminenti scelte consapevoli del genitore stesso», nel caso in esame la richiesta decadenza, non è stata accolta mentre è stato confermato il regime “particolare” di affidamento dei figli alla madre, con la conferma di quanto disposto con il primo provvedimento, quello presidenziale.
Il Tribunale di Milano ha infatti disposto – alla luce del contegno paterno, rimasto contumace durante il processo, né comparso all’udienza disposta per l’audizione dei genitori – l’affidamento monogenitoriale, del tipo del cosidetto “affido super-esclusivo” o rafforzato, rilevando come «le condizioni sopra indicate (di completo disinteresse della figura paterna ad osservare un consapevole ruolo genitoriale) giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali la residenza abituale, la salute, l’educazione e l’istruzione».
In buona sostanza nell’esercizio quotidiano dell’onere della responsabilità genitoriale, il genitore convivente con i figli non avrà la necessità di concordare con il genitore «latitante dai propri obblighi» nulla in merito alle scelte educative di crescita e di formazione dei figli; il tutto per evitare un danno alla crescita di questi ultimi.
Il Tribunale ha poi determinato d’ufficio «un contributo da parte del padre con decorrenza dalla domanda giudiziale». Sottolineando come il nuovo testo dell’articolo 337-ter confermi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, la sentenza ricorda come «l’irreperibilità del padre non ne giustifica l’esonero dal mantenimento» e dispone in via equitativa, l’importo di 300 euro mensili, in favore del figlio. Giorgio Vaccaro

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