SENTENZE: Concordato in bianco, possibile sospendere i contratti bancari (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Fallimenti. L’analisi del decreto del Tribunale di Bolzano
Concordato in bianco, possibile sospendere i contratti bancari
È applicabile l’articolo 169-bis della legge 267/1942
La prosecuzione o l’interruzione dei contratti bancari nel corso del concordato preventivo è un tema rilevante che però non ha ancora trovato indicazioni univoche in giurisprudenza. La questione è stata recentemente affrontata in un decreto del Tribunale di Bolzano (datato 5 aprile 2016), che analizza l’argomento in modo articolato, fornendo indicazioni, in particolare, sul trattamento delle linee di credito “autoliquidanti” nel periodo del cosiddetto concordato “in bianco”. La norma su cui si fonda la decisione del Tribunale è contenuta nell’articolo 169-bis della legge fallimentare (legge 267/1942) , la quale, con disposizione di portata generale, sancisce la possibilità per il debitore di sospendere o sciogliere i contratti pendenti al momento dell’apertura della procedura con l’autorizzazione del giudice delegato o, nel periodo di preconcertato, del tribunale fallimentare. Ebbene, larga parte della giurisprudenza aveva, finora, negato l’applicabilità dell’articolo 169-bis ai contratti bancari, sul presupposto che la norma riguarderebbe i soli contratti pendenti, ossia i contratti non eseguiti, o non completamente eseguiti, da entrambe le parti.
Il Tribunale altoatesino rileva, invece, come i rapporti bancari autoliquidanti, a differenza dei mutui, prevedano prestazioni reciproche tra banca e debitore anche dopo l’erogazione del finanziamento. Essi possono quindi essere considerati, a tutti gli effetti, quali contratti pendenti in base all’articolo 169-bis della legge fallimentare con la conseguenza che essi possono quindi essere sospesi o risolti su richiesta del debitore. Questo, ovviamente, a condizione che il contratto non sia già cessato prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, a causa di recesso unilaterale della banca. Questo orientamento appare di grande rilevanza posto che – si veda l’articolo a fianco – la sospensione del contratto bancario autoliquidante comporterebbe, secondo questa impostazione, l’impossibilità per la banca di compensare, dopo l’inizio della procedura, il proprio credito con gli incassi delle ricevute bancarie e degli incassi originariamente anticipati. Specularmente, la mancata sospensione del contratto comporterebbe la legittimità di tali compensazioni. Viene anche evidenziata l’opportunità che la decisione del tribunale sia preceduta della convocazione della banca per un contraddittorio tra le parti, invece di procedere alla sospensione del contratto inaudita altera parte. È confermato, peraltro, come l’autorizzazione alla sospensione abbia, quale obiettivo, l’utilità per l’impresa in concordato e, indirettamente, per la massa dei creditori, mentre la controparte in bonis non gode di alcuna particolare tutela. In altri termini, non rileva se vi sia un interesse della banca al mantenimento dell’efficacia del rapporto, ma unicamente se sussista, o meno, una concreta utilità dell’impresa debitrice a sospendere il contratto, anche al solo fine di ottenere una riduzione dei costi. Un aspetto delicato riguarda la possibilità di sospendere i contratti bancari nel periodo del concordato in bianco e, quindi, in assenza del piano concordatario, stante la difficoltà di valutare l’utilità per i creditori senza uno specifico progetto di risanamento o di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale di Bolzano, sul punto, ritiene necessaria una disclosure del debitore sulle scelte di fondo che caratterizzeranno il piano in corso di redazione indicando, in particolare, se il concordato sarà liquidatorio o in continuità aziendale e, in questo secondo caso, se si tratti di continuità diretta o indiretta, con affitto d’azienda o con immediata cessione della stessa. Questa impostazione, condivisibile e prevista dalla norma, non risolve comunque l’incertezza circa le conseguenze, per il debitore e per il contratto sospeso, del mancato deposito del piano o, addirittura, della “conversione” del concordato in bianco in un accordo di ristrutturazione dei debiti con il deposito di una domanda di omologazione di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare: le conseguenze appaiono invero irreparabili qualora il tribunale abbia nel frattempo disposto lo scioglimento del contratto bancario, astrattamente ammesso dal Tribunale di Bolzano, considerati gli effetti irreversibili della cessazione definitiva del rapporto.
Per quanto riguarda, invece, la mitigazione degli effetti della provvisoria sospensione dei contratti bancari pendenti, il Tribunale di Bolzano suggerisce la possibilità che i futuri incassi che ne derivino confluiscano su un conto corrente vincolato, aperto dagli organi della procedura: ciò, a garanzia della banca nell’eventualità del mancato deposito del piano concordatario cui non faccia seguito la dichiarazione di fallimento. Angelo Busani Alberto Guiotto

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