PROFESSIONI: Studi, detassazione retroattiva (Italia Oggi)

ITALIA OGGI
La misura alla luce dell’accordo quadro sottoscritto da Confprofessioni e dai sindacati
Studi, detassazione retroattiva
Irpef agevolata al 10% sulle somme da gennaio 2016

sab. 10 – Detassazione retroattiva negli studi professionali. Con la sottoscrizione dell’accordo aziendale o territoriale, secondo l’accordo quadro sottoscritto da Confprofessioni e sindacati, infatti, il beneficio della tassazione agevolata Irpef al 10% si potrà applicare retroattivamente a tutte le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione a partire dal 1° gennaio 2016. Il lavoratore potrà scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, anche sotto forma di beni e servizi di welfare. In tal caso, lo sconto fiscale potrà essere totale.
Fisco soft sul lavoro dipendente. La detassazione, come nel passato, è riservata soltanto al settore privato (è escluso il settore pubblico) e ai lavoratori dipendenti. L’incentivo, di tipo fiscale, consiste nella possibilità di applicare l’Irpef in misura ridotta al 10%, a determinate somme, c.d. premi di produttività, percepite da lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente fino a 50mila euro nell’anno precedente (limite più alto rispetto al passato, quand’era pari rispettivamente a 40 mila euro; ciò ha ampliato la platea di potenziali beneficiari).
La detassazione opera fino all’importo di 2 mila euro lordi di premi, elevato a 2.500 euro laddove ci sia coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. I limiti, si ricorda, sono ampliati dal ddl Bilancio 2017 a partire dal prossimo anno.
Tasse ridotte negli studi. Con la sottoscrizione dell’intesa quadro, il 6 dicembre, tra Confprofessioni e sindacati (si veda ItaliaOggi dell’8 dicembre) ha preso il via la detassazione negli studi professionali. L’intesa ha adottato un modello di accordo territoriale, necessario all’accesso all’agevolazione, che lascia ai singoli agli studi professionali la facoltà di scegliere gli indici e gli obiettivi di produttività, nonché i criteri di misurazione più adatti alle caratteristiche del proprio contesto.
I premi agevolati. Per «premi di risultato» s’intendono «le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione». Riguardo ai criteri «di incremento», ai quali devono necessariamente essere ancorati i premi di risultato, l’individuazione è rimessa alla contrattazione collettiva, aziendale o territoriale, la quale deve fissare questi criteri non solo per la misurazione ma anche per la verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Si ricorda che tali criteri «possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati».
L’attuale disciplina, dunque, non riserva il bonus fiscale alla c.d. «retribuzione di produttività» (come definita dal dpcm 22 gennaio 2013 valido per la vecchia detassazione), bensì ai «premi di risultato»; di conseguenza sono escluse le voci retributive quali, a esempio, straordinari, maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, a turni, erogati cioè a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro finalizzato senza altri obiettivi a incrementare la produttività.
Benefit al posto di premi/utili. In base alla nuova disciplina il lavoratore ha un’altra opportunità di fruizione dell’incentivo fiscale: sostituire i premi/utili di cui ha diritto con benefit. Si tratta, in particolare, delle «somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del Tuir di cui al dpr n. 917/1986». Lo scambio può essere di tutto o solo di una parte dei premi di risultati e/o delle quote di utili cui si ha diritto, mentre la convenienza (allo scambio) c’è, tra l’altro, per il fatto che i benefit sono esentasse entro certi limiti fissati dal Tuir.
Efficacia retroattiva. L’accesso all’Irpef agevolata è subordinata all’esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Saranno, quindi, le rappresentanze regionali a tradurre in accordo territoriale quanto previsto dall’intesa quadro nazionale. L’accordo avrà valore retroattivo e si applicherà a tutte le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione a partire dal 1° gennaio 2016. Daniele Cirioli

Foto del profilo di Andrea Gentile

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