PROFESSIONI: Sovraindebitamento, organismo anticrisi regolato (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Sovraindebitamento, organismo anticrisi regolato

Pronto il regolamento dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito tra diversi ordini professionali. L’ha messo a punto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, insieme a una bozza di statuto. Anzitutto, tale organismo è tenuto a stabilire la propria sede presso uno degli ordini aderenti all’iniziativa, non ha natura di ente di diritto privato «esterno» agli ordini che partecipano all’iniziativa e, di conseguenza, non rileva lo strumento impiegato per consentire agli ordini di fissare gli impegni per la contribuzione dell’iniziativa comune. L’organismo, secondo il regolamento, deve istituire due organi: un referente e una segreteria amministrativa, che sono i depositari delle domande pervenute e della documentazione allegata. Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi. È nominato dal consiglio direttivo e dura in carica tre anni, rinnovabili. I compiti del referente sono di esaminare le domande pervenute dai professionisti interessati, deliberando sull’ammissione all’elenco, esaminare il registro delle domande presentate dai debitori e consumatori, effettuare una sommaria valutazione delle domande presentate, nominare o sostituire il gestore. Infine il referente è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori. La segreteria, invece, è composta da un segretario nominato dal consiglio direttivo dell’associazione e da persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso consiglio direttivo. La nomina del gestore è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’organismo e le funzioni spettanti al gestori possono essere svolte da non più di tre componenti. Il gestore, inoltre, è tenuto a comunicare entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione dell’incarico. Contestualmente, deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza. Non possono essere nominati gestori, infine, coloro che sono legati al debitore o hanno interesse personale all’operazione e coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile o hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro in favore del debitore. Gabriele Ventura

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