PROFESSIONI: Revisori tenuti allo «scetticismo» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Bilanci. Il Dlgs varato giovedì dal Consiglio dei ministri introduce un nuovo principio che obbliga a «dubitare» di stime e valutazioni proposte
Revisori tenuti allo «scetticismo»

Sab. 16 – Il decreto legislativo in materia di revisione legale dei conti, varato dal Consiglio dei ministri in attuazione della direttiva 56/14, contiene numerose novità che riguardano l’attività del revisore. Il decreto non contiene solo norme legate all’abilitazione dei revisori, ma alcune novità che attengono lo svolgimento della revisione e intervengono sul Dlgs 39/10. Innanzi tutto, è introdotto il concetto di “scetticismo professionale”, già contenuto nei principi di revisione, al quale è attribuita valenza di principio generale da rispettare nello svolgimento della revisione, come avviene per i principi di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale.
I principi di revisione definiscono “scetticismo professionale” un atteggiamento che comprende un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possono indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi.
È richiesto al revisore di esercitare lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi ed errori. Lo scetticismo professionale si applica, in particolare, alle stime fornite dalla direzione riguardanti: fair value, riduzione di valore delle attività, accantonamenti, flussi di cassa futuri e capacità dell’impresa di continuare come entità in funzionamento.
Da notare, poi, che è modificata la definizione di “rete”. Questa è la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, finalizzata alla cooperazione e che: persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi; o è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni; o condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.
La definizione di “rete” è importante perché il revisore e la società di revisione non effettuano la revisione di una società se sussistono, tra l’altro, rischi circa la sua indipendenza che si estendono alla rete stessa.
Il decreto, poi, modifica il contenuto della relazione di revisione che recepisce quanto già prevede il principio di revisione Isa Italia 570. La relazione dovrà contenere una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione a mantenere la continuità aziendale: pertanto, si richiede espressamente al revisore anche un’attenzione “prospettica”, focalizzata sul futuro della società. Franco Roscini Vitali

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