PROFESSIONI: Revisori, il tirocinio parte dall’iscrizione al registro (Italia Oggi)

ITALIA OGGI
Revisori, il tirocinio parte dall’iscrizione al registro

Il tirocinio da revisore legale non può essere riconosciuto a posteriori. I tre anni di pratica decorrono infatti a partire dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro e prevedono un percorso formativo ad hoc. Per cui, il commercialista che svolge i 18 mesi di tirocinio e si abilita, non può ottenere il riconoscimento del tirocinio da revisore a posteriori sulla base di un’autocertificazione. Lo ha affermato il viceministro dell’economia e delle finanze, Enrico Zanetti, in risposta a una interrogazione immediata in commissione finanze alla camera su quale sia la procedura per sanare gli obblighi formali non adempiuti, ovvero la presentazione della documentazione che attesta la fine del tirocinio dei revisori contabili e della domanda di iscrizione all’albo, al fine di procedere all’iscrizione all’albo dei revisori. Il ministero premette che lo svolgimento del tirocinio triennale e gli adempimenti richiesti per l’accertamento del regolare periodo di pratica esulano dal regolamento contenuto nel decreto n. 63/2016 del ministero della giustizia, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 4 maggio scorso. Quanto all’eventuale riconoscimento a posteriori di un periodo di tirocinio, specifica l’ufficio legislativo, l’attuale quadro normativo in materia di revisione legale impedisce lo svolgimento di periodi di pratica in difetto della formale iscrizione al registro. Inoltre, l’art. 10 del dm 146/2012 stabilisce espressamente che «il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro». Risulta quindi abrogato l’art. 9 del dpr n. 99/98 che consentiva all’atto dell’iscrizione l’accertamento di un periodo di pratica svolto anteriormente all’iscrizione. Questo per prevedere un percorso formativo ad hoc per gli aspiranti revisori, in ragione sia della maggiore specificità e professionalità imposta dalle norme comunitarie per la pratica della revisione, che non è automaticamente sovrapponibile all’attività svolta dal dottore commercialista, sia del disallineamento tra i periodi di pratica professionale, che si svolgono con due diversi orizzonti temporali. Non è quindi consentito, conclude il ministero, fondare il diritto all’iscrizione nel registro dei revisori legali sul presupposto di poter vedere riconosciuto un periodo anche a posteriori. Gabriele Ventura

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