PROFESSIONI: Ordini, ecco le regole per le urne (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

DOTTORI COMMERCIALISTI/ I chiarimenti del Mingiustizia al Consiglio nazionale
Ordini, ecco le regole per le urne
Tra enti applicabili le regole sulle persone giuridiche

I rapporti giuridici tra gli ordini sopprimendi e quelli accorpanti per via della nuova geografia giudiziaria sono regolati dalla disciplina generale delle persone giuridiche. Ferma restando l’autonomia negoziale qualora gli ordini vogliano regolare tali rapporti prima della cessazione. È quanto afferma il ministero della giustizia, in risposta a una serie di quesiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in vista della prossima tornata elettorale che coinvolgerà la categoria. Le risposte fornite da via Arenula sono state inoltrate dal Cndcec agli ordini territoriali tramite nota informativa n. 104/2016, e riguardano essenzialmente gli effetti sugli ordini della nuova geografia giudiziaria. In particolare, il ministero conferma che per ogni circondario del tribunale non può esistere che un solo ordine territoriale dei commercialisti. Il riferimento è alla costituzione dell’ordine di Lagonegro, vista la soppressione del tribunale di Sala Consilina e il relativo territorio devoluto al circondario del tribunale di Lagonegro. Il quesito dei commercialisti riguarda la necessità o meno di costituire un nuovo ordine, essendo esistente sul territorio quello di Sala Consilina, che rispetta i requisiti numerici previsti dal dlgs n. 139/2005. Nulla osta, secondo via Arenula, a che l’Odcec attualmente con sede in Sala Consilina sia tenuto fermo, «in quanto rispettoso del parallelismo tra un circondario di tribunale e un ordine professionale dei commercialisti»: la questione della denominazione e dell’ubicazione dell’ordine territoriale, in sostanza, «può considerarsi rimessa alla potestà di organizzazione e di autoregolamentazione dell’ente». Il Consiglio nazionale ha emanato poi un pronto ordini sempre in tema di elezioni. Riguardo, in particolare, alla possibilità di inserimento degli esperti contabili nelle liste elettorali nel caso in cui agli iscritti nella sezione B non spetti alcun seggio, il Cndcec richiama la legge professionale (art. 9, comma 1) laddove prevede che «il consiglio dell’ordine è composto da membri eletti tra gli iscritti nell’albo, sia nella sezione A commercialisti sia nella sezione B esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell’assemblea elettorale». In sostanza, specifica il Cndcec, l’ordinamento professionale disciplina tassativamente le modalità di composizione del consiglio dell’ordine e la formazione delle liste elettorali, al fine di garantire la corretta rappresentatività degli iscritti nell’albo. L’unica deroga a tale principio è fissata a favore degli iscritti nella sezione A dell’albo, ai quali deve essere comunque assicurato un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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