PROFESSIONI: La revisione legale fa l’upgrade Più indipendenza e obiettività (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
Ok al dlgs che recepisce la direttiva 2014/56/Ue: verifiche sui bilanci strumento anticrisi
La revisione legale fa l’upgrade Più indipendenza e obiettività

Lun. 18 – Rinforzare gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie attraverso adeguati presidi della veridicità e affidabilità dei bilanci. È questa la ratio dichiarata espressamente nella relazione illustrativa al decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2014/56/Ue riformando la revisione legale dei conti approvato giovedì dal consiglio dei ministri.
Per fare questo, dal punto di vista giuridico con il provvedimento in esame non viene modificato l’impianto normativo, ma vengono rafforzati alcuni aspetti dello stesso, quali la deontologia, l’indipendenza, l’armonizzazione, l’osservanza dei principi di revisione, l’efficacia e l’effettività dell’impianto sanzionatorio.
Il dlgs si preoccupa, inoltre, di assicurare standard di riferimento professionali certi che i revisori devono rigorosamente osservare.
Viene definito in modo puntuale il set di principi di revisione da applicare che sono quelli internazionali, intendendo per questi, gli Isa e il principio internazionale sul controllo della qualità (Isqc 1) nonché gli altri principi correlati definiti dall’Ifac tramite lo Iaasb laddove gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione contabile.
La definizione operata è senz’altro opportuna in quanto chiarisce in modo inequivocabile quali siano gli standard tecnici da adottare, in particolare, eliminando ogni dubbio circa l’appartenenza del principio Isqc 1 al corpo degli Isa.
Novità sono state introdotte anche riguardo ai rapporti tra le autorità di vigilanza e i revisori e le società di revisione.
Viene rafforzata la centralità delle autorità di vigilanza pur mantenendo la possibilità di delega a favore di enti pubblici e privati (si pensi ad esempio al Cndcec).
Tali ultime previsioni sono molto importanti soprattutto per i riflessi che possono avere su una materia molto sensibile quale quella del controllo di qualità a cui ogni soggetto che abbia un incarico di revisione contabile deve essere assoggettato da parte del Mef o della Consob a seconda che l’incarico sia riferito ad un ente di interesse pubblico o meno.
Indipendenza ed obiettività. Nel corpo dell’art. 10 del dlgs 39/2010 (al comma 1-bis) viene precisato che il periodo in cui deve essere rispettato il requisito dell’indipendenza si estende oltre il bilancio sottoposto a revisione per protrarsi al periodo in cui, terminato l’esercizio, viene completata l’attività di revisione relativa a quel bilancio.
Al revisore e alla società di revisione viene richiesta l’adozione di adeguate misure di salvaguardia dell’indipendenza e dei conflitti di interesse di qualsiasi genere, anche soltanto potenziali.
Le misure di salvaguardia devono essere poste in essere, non solo con riferimento al revisore o alla società di revisione che ha l’incarico, ma anche con riferimento ai partecipanti alla propria «rete professionale», ai membri dei propri organi di amministrazione, ai propri dirigenti, revisori, dipendenti o a qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore o della società di revisione. Il dlgs stringe le maglie interpretative della «rete professionale» sostituendo la congiunzione «e» con la congiunzione «o» in relazione al requisito della condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità.
Ne deriva che basta la presenza di uno solo dei seguenti requisiti per far scattare il perimetro della rete professionale: condividere direttive e procedure comuni di controllo della qualità; avere una strategia aziendale comune; utilizzare una denominazione o un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.
Viene, inoltre, eliminato il comma 13 dell’art. 10 del dlgs 39/2010, che prevedeva l’emanazione di un apposito regolamento del Mef, sentita la Consob, per la definizione dell’estensione della rete professionale.
Tale argomento rimane, quindi, materia di competenza dei principi professionali.
È fatto espresso divieto ai revisori di ricevere regali o altri favori di natura pecuniaria e non pecuniaria da parte dell’ente sottoposto a revisione o da altri soggetti legati allo stesso, salvo il caso in cui il valore sia assolutamente trascurabile o insignificante.
Il revisore, prima di accettare l’incarico, e nel corso del mandato, deve procedere a valutare i rischi di indipendenza, documentando nelle proprie carte di lavoro la valutazione di tutti i rischi rilevanti e le misure di salvaguardia adottate.
Il revisore deve dotarsi di idonee procedure e direttive che assicurino l’indipendenza e l’obiettività.
Il revisore o il responsabile chiave di una società di revisione non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione delle società che gli hanno conferito l’incarico di revisione né può prestare attività di lavoro autonomo o subordinato, con funzioni dirigenziali di rilievo, in favore delle stesse se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione dell’attività di revisore in relazione all’incarico.
Eip ed Enti sottoposti a regime intermedio. Per gli enti di interesse pubblico e quelli sottoposti a regime intermedio (nuova categoria nella quale rientrano, ad esempio, le società emittenti strumenti finanziari che, anche se non quotate in mercati regolamentati sono diffusi tra il pubblico; le sgr; le sim; gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 Tub) si prevede un periodo di stand-by di quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico per un eventuale rinnovo o conferimento di nuovo incarico.
Corrispettivi. In tema di indipendenza viene trattata anche la spinosa materia dei corrispettivi della revisione. Corrispettivi che non possono mai essere subordinati a condizioni di qualsiasi genere, tanto meno essere agganciati ai risultati della revisione o alla prestazione di servizi diversi dalla revisione anche se resi a favore di società controllate o controllanti. Nell’accettare un incarico, il revisore deve tener presente che l’ammontare dei corrispettivi deve essere stabilito ad un livello tale da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori e che la congruità dei corrispettivi è uno degli argomenti oggetto del controllo di qualità da parte delle autorità di vigilanza. Ermando Bozza

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