PROFESSIONI: Commercialisti, tirocinio a scelta (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

In mano al mingiustizia l’entrata in vigore del regolamento per lo svolgimento della pratica
Commercialisti, tirocinio a scelta
Sei mesi sostituibili con 350 ore di corsi e due verifiche

Tirocinio tramite la formazione per i praticanti commercialisti. I soggetti interessati potranno sostituire un semestre di pratica in studio frequentando almeno 350 ore di corsi e sostenendo una verifica intermedia e una finale. È quanto prevede il regolamento per lo svolgimento del tirocinio tramite corso di formazione pubblicato il 15 aprile scorso nel Bollettino Ufficiale del ministero della giustizia. Per l’entrata in vigore, spetterà a via Arenula stabilire la data, ma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiede che sia fissata non prima del 1° gennaio 2017. Il Cndcec ha inviato il testo del regolamento agli ordini territoriali, tenuti a predisporre una offerta formativa, tramite la nota informativa n. 53/2016 del 19 aprile scorso. Le richieste di istituzione di corsi dovranno essere inviate al Cndcec entro il 19 agosto 2016. Entrando nel dettaglio, il regolamento, che attua quanto previsto dall’art. 6, commi 9, 10 e 11 del dpr 137/2012, esclude la possibilità di svolgere corsi in modalità e-learning e prevede che i corsi abbiano un indirizzo teorico-pratico con esercitazioni interdisciplinari (art. 9). Per quanto riguarda le materie, sono quelle che formano oggetto della professione con particolare riferimento alle materie dell’esame di stato, comprese quelle della quarta prova prevista per l’abilitazione come revisore legale dei conti.
Tra le materie, sono state inserite anche la normativa sulla privacy e l’antiriciclaggio, in quanto il tirocinante deve essere preparato alla gestione della professione. Le verifiche intermedia e finale sono previste dal dpr 137/2012 e la prima è collocata al compimento della metà delle ore previste dal corso. Consiste in un test a risposta multipla composto da non meno di 45 domande.
Il mancato superamento non preclude la prosecuzione del corso. La verifica finale, invece, è svolta a conclusione del corso e consiste in una prova scritta e in una prova orale.
Quanto alla istituzione dei corsi di formazione (art. 12), avviene mediante delibera del Consiglio nazionale a seguito di istanza presentata dagli ordini territoriali e dagli altri enti formatori.
I soggetti diversi dagli ordini devono avere determinati requisiti per essere autorizzati dal Cn a diventare enti formatori e iscriversi al registro doc per tre anni. In particolare, i requisiti mirano ad assicurare una adeguata offerta formativa per quanto riguarda competenza ed esperienza di metodo didattico, disponibilità di strutture organizzative idonee dal punto di vista dell’accessibilità e della sicurezza, sistema di rilevazione delle presenze.
Per quanto riguarda i docenti, è richiesto titolo di studio non inferiore alla laurea triennale o, in alternativa, iscrizione nell’albo da almeno cinque anni. Nel procedimento deliberativo consiliare da parte del Cndcec, infine, è previsto il parere vincolante del mingiustizia e il versamento di un contributo pari a 300 euro. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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