PROCESSO TRIBUTARIO: Test Consulta sulle spese di giudizio (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Processo tributario. Dalla commissione provinciale di Treviso rilievi di costituzionalità sulla riforma in vigore dal 1° gennaio
Test Consulta sulle spese di giudizio

Lun.27 – Dubbi di costituzionalità per le neo introdotte spese di giudizio per la fase cautelare: a sollevare la questione è la Ctp di Treviso che, con ordinanza 99 del 2016 (Gazzetta Ufficiale 21 del 25 maggio 2016) ha posto al vaglio della Consulta la legittimità della nuova previsione normativa.
La riforma
Con la riforma del processo tributario (Dlgs 156/2015) è stato previsto che anche per l’udienza di sospensione, il collegio disponga sulle spese. Più precisamente, il nuovo articolo 15 del decreto legislativo 546/92 dispone che, con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari, la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
La richiesta di sospensione può riguardare sia l’atto impugnato sia la sentenza emessa dalla Ctp o Ctr. Per entrambe le ipotesi, sono necessari due requisiti: il fumus boni iuris (parvenza che il ricorso/appello proposto sia fondato) e il periculum in mora (il pagamento delle somme potrebbe arrecare grave e irreparabile danno al contribuente).
I dubbi della Ctp
La Ctp di Treviso (ord. 99/2016) ha ravvisato alcuni profili di incostituzionalità in questa nuova previsione. Innanzitutto secondo il collegio, la disposizione potrebbe essere viziata dall’eccesso di delega. La riforma del processo tributario è stata attuata secondo le previsioni contenute nella legge delega (23/2014), la quale, all’articolo 10 sulle spese di giudizio, testualmente richiedeva «l’individuazione di criteri di maggior rigore nell’applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del Giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca».
In attuazione di tale principio, la nuova norma prevede più stringenti limiti alla compensazione, richiedendo cioè che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Tuttavia, la Ctp di Treviso ha rilevato che nella legge delega non è fatto alcun cenno alla fase cautelare, con la conseguenza che l’introduzione di tale disposizione vada oltre le specifiche richieste del legislatore delegante.
A ciò si aggiunga che la decisione cautelare non è impugnabile, nemmeno per la parte riferita alle spese: la nuova disposizione, quindi, non può certo aver rafforzato la tutela giurisdizionale del contribuente e pertanto anche “indirettamente” non pare rispondere ai criteri della legge delega.
Il Collegio rimettente ha infine osservato che la condanna alle spese della fase cautelare non può essere immediatamente esecutiva, cosicché la sua introduzione nel processo tributario, tanto meno può avere un effetto deterrente sulla proposizione dell’istanza stessa. Va rilevato, infatti che talvolta la richiesta di sospensione è “tentata” a prescindere dalla contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti necessari (fumus boni iuris e periculum in mora), con l’unico fine di evitare l’esborso di denaro in attesa della decisione di merito. Sul punto, la Ctp di Treviso ha rilevato che se le spese liquidate nell’ordinanza di sospensione non sono immediatamente dovute, perché di fatto sono rinviate all’esito del giudizio di merito e la condanna nella fase cautelare potrebbe risultare irrilevante, in quanto i giudici con la decisione di merito potrebbero giungere a differenti conclusioni. Ne consegue così, secondo l’ordinanza di rimessione, che pur individuando l’intento del legislatore nella riduzione del numero di richieste cautelari, limitandole solo a quelle realmente fondate (ossia con i requisiti previsti), è verosimile che l’introduzione delle spese non porterà ad alcun risultato in tal senso. Da qui i dubbi di costituzionalità.
Sotto il profilo procedurale (l’ordinanza è già stata registrata presso la Corte e pubblicata in Gazzetta Ufficiale), occorre ora attendere la fissazione dell’udienza.
Laura Ambrosi

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile