PROCESSO CIVILE: Dal condominio all’eredità quando il tentativo è d’obbligo (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Dal condominio all’eredità quando il tentativo è d’obbligo

Le controversie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio costituiscono ancora un’ampia ed eterogenea area del contenzioso. Si tratta di quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende; ma anche di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica e sanitaria, responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, di contratti assicurativi, bancari e finanziari. In quest’ultimo settore, peraltro, il tentativo di mediazione può essere facoltativamente sostituito dalla procedura dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob (Dlgs 179/2007 e regolamenti attuativi) o presso l’Arbitro bancario finanziario istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario. In tutte le materie elencate l’obbligatorietà del tentativo è peraltro esclusa quando la domanda di tutela si giovi di specifici procedimenti giurisdizionali a carattere urgente, come, ad esempio, il procedimento per ingiunzione (ma solo fino alla pronuncia sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione), o con analoghe funzioni conciliative. È questo il caso del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Anche dopo la riforma il tentativo obbligatorio costituisce condizione di procedibilità della successiva azione giurisdizionale, ma l’improcedibilità potrà essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza. Il nuovo articolo 5 comma 2-bis del Dlgs 28/2010 contiene un opportuno strumento di velocizzazione del procedimento: infatti, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale data dal tentativo obbligatorio «si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo». La norma però non ha mancato di suscitare discordie interpretative (v. box a lato). La mediazione obbligatoria, già censurata dalla Consulta nella versione originaria poiché estranea ai contenuti della delega parlamentare (sentenza 272/2012), è stata reintrodotta nel 2103 dal Governo, interessato a dare “competitività” al Paese nella speranza di incrementare la composizione amichevole delle liti. Una cauta speranza, peraltro. Come dimostrano sia il fatto che la norma sull’obbligatorietà del tentativo è prevista efficace per i soli quattro anni successivi all’entrata in vigore della riforma, sia il programmato “monitoraggio” – dopo i primi due anni di applicazione, su iniziativa del ministero della Giustizia – «degli esiti della sperimentazione». Gi.Ra.

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