PROCESSO AMMINISTRATIVO: Deposito atti con upload (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO/ Il dpcm in G.U.
Deposito atti con upload
Servirà antivirus idoneo a garantire l’invio

Nel processo amministrativo telematico l’avvocato potrà depositare atti e documenti con l’operazione di upload sul sito e non solo con Pec; inoltre dovrà dotarsi di un antivirus idoneo ad assicurare la trasmissione sicura.
Sono alcune delle misure tecniche individuate dal dpcm n. 40 del 16 febbraio 2016, ovvero il regolamento sulle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2016), che cambierà il modo di lavorare di Tar, Consiglio di stato e avvocati amministrati visti (si veda ItaliaOggi di ieri).
Il processo amministrativo telematico, dunque, si affianca al processo civile telematico e ne riprende alcune regole, seppure con alcune specifiche richieste dal codice del processo amministrativo. Vediamo, dunque, nuovi adempimenti per magistrati e avvocati.
Fascicolo del ricorso. Il fascicolo del giudizio diventa virtuale ed è accessibile dalle parti attraverso i canali telematici.
Provvedimenti del giudice. I provvedimenti del giudice (per esempio, sentenze e ordinanze) saranno redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituirà, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee.
Avvocati/procura. L’avvocato agisce sulla base di una procura conferita dal cliente. Se la procura è scritta su un foglio di carta, l’avvocato deve depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, dichiarando la conformità all’originale e sottoscritto il documento informatico con firma digitale.
Avvocati/atti. Tutti gli atti devono essere redatti su supporto informatico. Questo significa che gli atti hanno valore di legge solo se redatti come documento informatico e depositati nelle forme previste dal processo amministrativo telematico.
Il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, dovranno essere redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale. E al deposito degli atti processuali e dei documenti allegati si procederà esclusivamente per via telematica.
Per il deposito si potrà utilizzare lo strumento della Pec. Per le scadenze da rispettare, come nel processo civile telematico, il termine è lo scoccare delle ore 24 del giorno di scadenza (entro quell’ora deve essere generata la ricevuta di avvenuta accettazione della Pec).
Se il codice del processo amministrativo prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente l’udienza in camera di consiglio, il deposito telematico dovrà avvenire entro le ore 12 dell’ultimo giorno consentito.
Se messaggio di Pec eccede la dimensione massima (30 Mb) l’avvocato dovrà spezzare il deposito con più invii di Pec.
Se, poi, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non può avvenire mediante Pec l’avvocato potrà rimediare con upload attraverso il sito istituzionale.
Gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari sono pubblicati sul portale internet della giustizia amministrativa.
Notifiche. Gli avvocati possono notificare atti processuali con la Pec. Anche le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi Pec.
Casella Pec. Le caselle Pec devono essere assistite da idonei software antispam e deve essere attivo un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella Pec a disposizione e di un avviso sull’imminente saturazione della casella stessa.
Deposito cartaceo. Solo per specifiche e motivate ragioni tecniche, nel corso del giudizio, il giudice potrà ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico o su diverso supporto di singoli atti e documenti.
Segreteria. Le comunicazioni di segreteria saranno effettuate esclusivamente con modalità telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo o, alternativamente, nei confronti dell’avvocato domiciliatario, agli indirizzi Pec risultanti dai pubblici elenchi.
Copie di atti. Il duplicato informatico o la copia informatica, anche per immagine, degli atti contenuti nel fascicolo informatico, si chiederà alla segreteria dell’ufficio giudiziario, che comunicherà l’importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi telematici.
Partenza. Il processo amministrativo telematico partirà il 1° luglio 2016. Antonio Ciccia Messina

Foto del profilo di Andrea Gentile

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