PRIVACY: Facebook deve vigilare sui link rimossi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Privacy. Anticipazioni sull’ordinanza del Tribunale di Napoli sul caso della 31enne suicida
Facebook deve vigilare sui link rimossi

Il Tribunale di Napoli, con una decisione innovativa, spinge in avanti la soglia di tutela delle vittime da bullismo virtuale. Lo fa in relazione al caso di Tiziana C, la 31 enne campana morta suicida dopo la diffusione virale su Facebook di un video hard privato. Faceboo k, scrivono i giudici nel provvedimento non ancora pubblicato, avrebbe dovuto impedire tutti gli «ulteriori caricamenti» dei link che contenevano il video contestato, non limitandosi alla rimozione di quelli indicati nel ricorso. Si tratta in sostanza di un obbligo di vigilanza “a posteriori”, che rende meno neutrale il fornitore di servizi di rete, con la finalità di coinvolgerlo nella tutela effettiva e in tempo reale delle vittime dei reati da social.
Il principio è previsto nell’ordinanza con cui il Tribunale civile di Napoli Nord ha parzialmente rigettato il reclamo di Facebook Ireland per il caso di Tiziana, dando quindi ragione in parte alla madre, Teresa Giglio.
Il giudice tra l’altro – si legge nell’ ordinanza – fissa in 100 euro la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dell’ordine e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza fino a un massimo di 10mila euro.
Dell’ordinanza «finora era noto solo che secondo il giudice Facebook doveva rimuovere gli specifici link indicati nell’ordinanza. Quanto scopriamo ora potendo leggere la sentenza (non ancora pubblica, ndr) è un elemento che pone in capo a Facebook un ulteriore carico di pressioni e responsabilità», spiega Fulvio Sarzana, avvocato penalista esperto di diritto digitale. «Non è proprio un obbligo a una sorveglianza preventiva sui contenuti. Le norme (articolo 17 del decreto legislativo n. 70/2003) vietano infatti imporre questa misura a una piattaforma come Facebook (equiparato a un “hosting provider”, cioè un fornitore di spazio web, dall’ordinanza)», aggiunge Sarzana. «Ma l’obbligo di impedire ulteriori caricamenti degli stessi link indicati nell’ordinanza è una via di mezzo tra quella sorveglianza preventiva e la semplice rimozione on demand dei link».
L’ordinanza accoglie in parte anche il reclamo di Facebook Ireland quando dispone appunto che non sussiste alcun obbligo per l’hosting provider di controllare preventivamente i contenuti in modo da individuare quelli riguardanti la ragazza vittima della violenza via web.
Insomma, quando qualcuno segnala un contenuto illegale, Facebook non è obbligato a cercarlo su tutte le proprie pagine per rimuoverlo. Si deve occupare solo degli specifici link segnalati in questa occasione. Ma – ed è questa la novità dell’ordinanza di Napoli – non si deve accontentare di rimuoverli una tantum; deve invece impedire che gli stessi link tornino online. «È di fatto un obbligo di monitoraggio, mai imposto prima», dice Sarzana.
È tutto da valutare l’impatto pratico che questa azione di monitoraggio avrebbe avuto per il caso di Tiziana, dato che i link dove era presente il video erano circa mille prima del suo suicidio. Comunque la vittima, a regole attuali, avrebbe dovuto segnalare a Facebook ogni singolo link. E se il video fosse tornato online con un link diverso da quelli segnalati, Facebook non sarebbe stato costretto a rimuoverlo. La pronuncia dei giudici campani interviene su questo punto in modi incisivo. L’obbligo a monitorare il ritorno online dei link segna una escalation per le responsabilità normative che gravano su una piattaforma web. È una misura, in definitiva, che le spinge a una ulteriore responsabilizzazione verso i contenuti pubblicati dagli utenti. Alessandro Longo

Foto del profilo di Andrea Gentile

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