PREVIDENZA: Casse, il credito di imposta segue il versamento (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

I chiarimenti dell’amministrazione finanziaria in risposta a due interpelli
Casse, il credito di imposta segue il versamento

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, destinato agli enti previdenziali, l’investimento deve intendersi eseguito al momento in cui le somme sono state effettivamente versate nelle casse della società partecipata e/o finanziata. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 92/E di ieri, è intervenuta, in risposta a un’istanza di interpello, sulle modalità di determinazione del credito d’imposta, introdotto dai commi da 91 a 93, dell’art. 1, legge 190/2014 (Stabilità 2015), destinato agli enti di previdenza. L’istanza chiede, soprattutto, quando può essere fruito il bonus, quale modello utilizzare per verificare la necessità di reinvestire in presenza di rimborsi parziali del capitale di organismi di investimento (Oicr) e quando si deve considerare una fase di avvio per le start-up. Innanzitutto, l’agevolazione risulta determinata per differenza tra l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l’importo delle ritenute stesse e delle imposte sostitutive determinate nella misura del 20%. Con riferimento alle modalità applicative, il documento rinvia a quanto indicato dal decreto del Mef del 19 giugno 2015, confermando che, per quanto concerne il momento di effettuazione dell’investimento, l’ente deve considerare il versamento delle somme (circ. 14/E/2016 § 3). Con riferimento alle attività di disinvestimento del capitale agevolato, le Entrate confermano l’obbligo di detenzione quinquennale e, nel caso di estinzione anticipata, il corrispettivo deve essere reinvestito entro 90 giorni, se ci si riferisce alla restituzione di investimenti in relazione ai quali è stato attribuito il credito, tenendo conto dello stock ante 2015. Infine, con riferimento al terzo quesito, l’Agenzia conferma che l’investimento in una start-up può assumere rilievo, ai fini dell’agevolazione, sin dalla costituzione, tenendo conto che, per quanto di interesse, si deve considerare il momento in cui le risorse già conferite sono impiegate in maniera prevalente, direttamente o indirettamente, nei settori infrastrutturali e che il bonus diventa fruibile nel primo periodo, coincidente o successivo, all’esecuzione degli investimenti. Fabrizio G. Poggiani

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile