OMICIDIO STRADALE: Strada in salita per ottenere il risarcimento dei danni di Guido Camera (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Strada in salita per ottenere il risarcimento dei danni

di Guido Camera

dom.6 – Ci si chiede se il nuovo reato di omicidio stradale potrà effettivamente tutelare le giuste aspettative delle vittime di un reato stradale. Ma finora la domanda è stata posta solo in termini di punizione per il colpevole, mentre esiste anche la necessità di garantire un risarcimento dei danni esauriente e veloce. E le premesse non sembrano le migliori. Senza contare che, anche limitandosi alle punizioni, le criticità non sono poche e vari passaggi della legge lasciano ipotizzare che, paradossalmente, i soggetti più penalizzati dalla sua severità saranno proprio le famiglie delle vittime.
Le assicurazioni hanno un ruolo fondamentale, facendosi carico della difesa dell’assicurato e garantendo ai danneggiati il risarcimento dei danni. Che sono spesso ingenti e che, altrettanto spesso, il condannato non può pagare senza il loro supporto. Ma l’aumento significativo delle pene comporterà processi sempre più impegnativi. E sembra scontato che l’imputato e le assicurazioni preferiranno a una transazione rapida l’investimento di risorse per preparare una difesa agguerrita – con fisiologico aumento di animosità tra vittime e autori del reato – tesa a dimostrare un concorso di colpa o la non sussistenza di uno stato di ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti.
Infatti, basta pensare alla formidabile efficacia attenuante (pena ridotta «fino alla metà») che riveste il concorso di colpa. O ai sensibili aumenti di pena per chi guida in condizioni di ebbrezza o sotto effetto di droghe: il minimo edittale balza da due a otto anni.
Così un ruolo da protagonista lo avrà la tossicologia. E c’è, in generale, la necessità di indagini sempre più accurate, con espansione del ricorso a scienza e tecnologia. Che offrono un apporto fondamentale nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e della attribuzione delle responsabilità delle singole condotte, ma che vanno gestite con grande professionalità. Non va infatti dimenticato che la responsabilità in relazione a un reato va giustamente provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ma non è tutto.
Il rigido meccanismo di computazione delle circostanze del reato, imposto al giudice nelle ipotesi aggravate di lesioni od omicidio stradale dall’articolo 590-quater del Codice penale, non invoglierà il ricorso a riti alternativi quali il patteggiamento, la cui caratteristica è proprio un accordo sulla pena tra accusa e difesa e che, quale indiretta ammissione di responsabilità, rende generalmente più rapidi anche i tempi del risarcimento dei danni da parte delle assicurazioni.
Inoltre, l’attenuante per l’avvenuta riparazione del danno col suo risarcimento prima dell’inizio del processo non potrà essere concessa in tutti i casi “aggravati” di omicidio o lesioni stradali. Il che pare paradossale, oltre che non corrispondente ai princìpi del diritto penale moderno, che della riconciliazione dell’autore con la vittima del reato – che passa anche per il risarcimento – fa uno dei propri cardini.
Eppure difficilmente il legislatore avrebbe potuto essere demonizzato se avesse licenziato norme volte a incentivare un epilogo di un omicidio stradale, che – favorendo in tempi brevi il risarcimento dei danni e il successivo ricorso da parte dell’imputato a riti alternativi – privilegiasse la tutela patrimoniale delle famiglie delle vittime. Risparmiando loro anche il dolore inevitabilmente dovuto al rivivere in tribunale il ricordo di un incidente in cui ha perso la vita una persona cara.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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