NOTAI: Società, scissione negativa legittima ma condizionata (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Le massime dei notai di Roma. Occorre l’intento di avviare un processo riorganizzativo
Società, scissione negativa legittima ma condizionata
Non ci sono ostacoli all’operazione nel Codice civile

È legittima, seppure a determinate condizioni, l’effettuazione di una scissione «negativa» (e cioè con assegnazione alla società beneficiaria di un patrimonio netto contabilmente negativo): è quanto sancito in una massima del Consiglio notarile di Roma, di recente pubblicata.
Le condizioni
Sul piano patrimoniale l’operazione si rende ammissibile al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:
qualora il patrimonio assegnato, negativo dal punto di vista contabile, sia positivo se considerato a «valori correnti»; e si proceda a rivalutare il netto patrimoniale, oggetto di assegnazione alla società beneficiaria, secondo il suo valore corrente, mediante la redazione di una perizia predisposta identicamente a quelle che si utilizzano a supporto di un conferimento in natura (e così, ai sensi degli articoli 2343 o 2343-ter, comma 2, lett. b, del Codice civile, se la società beneficiaria è una Spa; oppure ai sensi dell’articolo 2465 del Codice civile, se la società beneficiaria è una Srl);
si tratti di una scissione a favore di una società beneficiaria preesistente il cui patrimonio netto presenti un saldo contabile positivo idoneo ad assorbire il patrimonio netto contabilmente negativo assegnato per scissione (senza cioè provocare nella società beneficiaria una situazione di perdita che riduca il capitale sotto il minimo legale) (si veda la tabella in basso);
si tratti di una scissione a scopo meramente liquidatorio, e cioè effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione in previsione del fatto che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione.
La decisione
I notai romani giungono a queste conclusioni osservando, da un lato, che la scissione negativa non trova ostacoli testuali nel Codice civile e, dall’altro lato, che l’elemento caratterizzante della scissione è l’intento di porre in essere un processo riorganizzativo delle società partecipanti e non quello di operare un trasferimento di ricchezza. Pertanto, la scissione prescinde dal valore positivo o negativo degli elementi patrimoniali assegnati e considera, invece, le esigenze organizzative delle società coinvolte, rispetto alle quali il valore di tali elementi può essere a volte secondario rispetto alla funzione che questi svolgono nel processo produttivo.
In base a questa premessa, si rende dunque ammissibile effettuare, in una scissione, lo stesso procedimento che si dovrebbe compiere nel caso di un conferimento in natura in sede di costituzione di una nuova società o in sede di aumento del capitale sociale di una società preesistente: e quindi, così come si rende ammissibile il conferimento in società di un compendio aziendale di valore contabilmente negativo, purché peritato come avente un valore corrente positivo, altrettanto di un tale compendio può farsi assegnazione per effetto di scissione. E ciò sia a favore di una società beneficiaria preesistente, sia a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione per effetto della scissione stessa.
Se invece si voglia operare con continuità di valori contabili tra la società scissa e la società beneficiaria (e dunque senza rivalutare il patrimonio contabilmente negativo, oggetto di assegnazione) occorre necessariamente trovarsi in una delle seguenti due situazioni:
la società beneficiaria (necessariamente preesistente, qui non può trattarsi di una newco, la quale evidentemente non può nascere con un patrimonio sottozero) deve avere una situazione patrimoniale contabile positiva, tale da “assorbire” il valore contabile negativo che le perviene per scissione, senza maturare una perdita tale da ridurre il suo capitale al di sotto del minimo legale;
la società beneficiaria deve già trovarsi in stato di liquidazione e la scissione deve essere effettuata in previsione della continuazione della procedura di liquidazione della società beneficiaria, di modo che la scissione sia organizzata in vista della liquidazione del patrimonio oggetto di scissione (caso nel quale il valore del patrimonio netto contabile della società beneficiaria non ha rilevanza e la scissione è “pensata” come operazione organizzativa di una liquidazione).
Il rapporto di cambio
Se poi occorre far luogo alla determinazione del rapporto di cambio, non c’è problema, evidentemente, se la società beneficiaria aumenta il proprio capitale sociale (è il caso della rivalutazione “civilistica” del patrimonio assegnato). Nell’ipotesi, invece, in cui il patrimonio assegnato non sia rivalutato (ma abbia comunque un valore corrente positivo), e quindi non vi sia spazio per un aumento di capitale della beneficiaria, l’assegnazione di quote o di azioni della società beneficiaria a favore dei soci della scissa deve avvenire con tecniche alternative all’aumento di capitale: ad esempio, redistribuendo le quote o le azioni della società beneficiaria tra vecchi e nuovi soci. Angelo Busani

Foto del profilo di Andrea Gentile

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