L’INTERVISTA: Cause aziendali, prima di avviarle è meglio calcolare in anticipo l’esito” (La Repubblica)

LA REPUBBLICA – Affari e Finanza

“Cause aziendali, prima di avviarle è meglio calcolare in anticipo l’esito”
LA PROPOSTA DI NATALINO IRTI, UNO DEI PIÙ PRESTIGIOSI GIURISTI ITALIANI: “L’INSTABILITÀ LEGISLATIVA RENDE IL DIRITTO DEL TUTTO IMPREVEDIBILE. PER QUESTO SAREBBE UTILE CHE OGNI STUDIO LEGALE AVESSE UN ESPERTO IN CALCOLABILITÀ”

Roma. «La professione e il dovere dell’avvocato consistono anche nel “calcolare” l’esito della causa. È forse immaginabile che, accanto all’avvocato, vi possa essere un’altra figura, un “esperto di calcolabilità”, capace di misurare, in base ai criteri tradizionali e a indici statistici, il grado di prevedibilità di una causa o di altro affare legale». Natalino Irti è un monumento vivente del diritto civile e anche dell’economia italiana. Nato ad Avezzano, nella sua lunghissima carriera è stato intanto docente alla Sapienza per quasi quarant’anni di istituzioni di diritto privato e teoria generale del diritto, e poi presidente del Credito Italiano, vicepresidente dell’Enel, membro del Cda dell’Iri e del comitato privatizzazioni, e tante altre cose ancora. Oggi continua a lavorare a tempo pienissimo nel suo studio legale («lo dico sempre a mia moglie: non voglio fermarmi perché se mi fermo è finita»), e a occuparsi a livello scientifico degli adattamenti del diritto ai rapidi mutamenti della realtà. In questa veste ha appena pubblicato il libro “Il diritto incalcolabile” e ha organizzato qualche giorno fa all’Accademia dei Lincei, di cui è membro, un dibattito sulla “Calcolabilità giuridica” con partecipanti del calibro di Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Canzio, presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, e diversi altri. Professore, cosa vuol dire “Calcolabilità giuridica”? «Il primo a sollevare il problema fu nientemeno che Max Weber spiegando la genesi e le caratteristiche del capitalismo occidentale. Dato che Weber era il consigliere numero uno di Hugo Preuss, il padre della costituzione di Weimar, questo principio è entrato nel diritto tedesco. Quella dell’imprenditore è una sorta di scommessa sul futuro, che implica aspettative di carattere giuridico sia nei rapporti con le pubbliche istituzioni sia nei contratti privati. Quindi come le dicevo, è dovere dell’avvocato anche “calcolare” l’esito della causa. Gli strumenti tradizionali, oggi resi più agevoli e disponibili mediante Internet, sono gli indirizzi dottrinari sul contenuto di una legge ed i precedenti, ossia le sentenze già pronunciate su casi identici o simili». Giovanni Legnini, che è avvocato e vicepresidente del Csm, ha detto ai Lincei che perfino per gli investimenti europei del piano Juncker occorre valutare la “calcolabilità”. È d’accordo? «Certo. L’instabilità legislativa rende il diritto del tutto incalcolabile. Si pensi al concreto caso di una legge-incentivo, con cui lo Stato promette un certo beneficio al privato che compia una data azione (ad esempio, investa somme cospicue in un settore produttivo). Se questa norma è poi abrogata, o anche dichiarata costituzionalmente illegittima, allora può ben dirsi che lo Stato non ha mantenuto la promessa e che l’affidamento del cittadino è andato deluso. Ogni legge, che non sia dettata dall’emergenza o da una provvisoria necessità, può suscitare ragionevoli aspettative e quindi inserirsi nel calcolo dell’imprenditore». Sempre al convegno, Onida ha sollevato il problema dell’immutabilità giuridica, facendo capire che non è garantita. Lei cosa ne pensa? «Stabilità non significa assoluta immutabilità. La democrazia rappresentativa è di per sé un laboratorio di mutamenti e di riforme. Ma, quando lo Stato “promette” e stipula un patto con il cittadino, ecco che anch’esso rimane vincolato alla parola data, e, se la legge premiale viene meno, è ben ipotizzabile un risarcimento del danno subìto dal privato». Questo dell’ “incalcolabilità” è un problema solo italiano o anche di altri Paesi? «La stabilità delle leggi, la precisione e cura dei testi normativi, la continuità dei disegni economici, sono tutti fattori, che dipendono dalla storia dei singoli Stati e dal rigore intellettuale della classe politica. In Cina, ad esempio, si va elaborando un codice civile, che offra a cittadini e stranieri la garanzia di un diritto territorialmente uniforme e temporalmente stabile. E’ la stessa esigenza da cui nacquero i codici europei; poi nel tempo sopraggiunsero le leggi speciali, la frammentazione normativa, determinata dall’assenza o dall’indebolimento dell’autorità pubblica e dalle caratteristiche sempre più specialistiche delle materie regolate». Eugenio Occorsio

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