SETTE – Il Corriere della Sera
Quella “lieve entità” che ha pesi diversi
L`attenuante” negata a tre cittadini marocchini spacciatori e riconosciuta a militari ed (ex) comandante del Ros: stessa contestazione, differente sentenza
di Luigi Ferrarella
L’ abito non farà il monaco, ma magari nei processi fa diventare “virtuale” il “ponderale”, e aiuta a schivare le condanne. Specie se l`abito non è quello
di un nordafricano al parco, ma di un rispettabile generale al comando dei suoi uomini. Lo suggerisce la storia parallela, a parità di titolo di reato addebitato, dei processi per droga in Tribunale a Milano a tre cittadini marocchini, e in Cassazione invece all`ex comandante del Ros dei
carabinieri Giampaolo Ganzer.
I tre marocchini sono stati condannati in rito abbreviato a 4 anni e 4 mesi per aver spacciato al parco otto dosi ad altrettanti acquirenti italiani, ciascuna pari a circa o,6 grammi di droga, e per essere stati arrestati con addosso altri 2,6 grammi. Al difensore che chiedeva una riduzione di pena in virtù dell`attenuante speciale del “quinto comma”, cioè del “fatto di lieve entità”, il Tribunale ha risposto no, «stante l`intensità e continuatività del traffico, il numero delle cessioni, il numero dei concorrenti, la presenza di una sia pur
rudimentale organizzazione, gli ingenti incassi».
Tolto l`ultimo riferimento (nel caso dei carabinieri non sono stati provati arricchimenti personali), tutti gli altri indici comparivano anche nelle contestazioni a una dozzina di militari del Ros e al loro ex comandante Ganzer, in primo grado condannato a 14 anni nel 2010 (poi già ridotti a 4 anni e n mesi in Appello nel 2013 da alcune assoluzioni parziali e da alcune intervenute prescrizioni come sui 1.170 chili di hashish dal Libano dell`operazione “Shipping”) per i discussi blitz “sotto copertura” costruiti alla fine degli anni go su uno schema che prevedeva l`importazione in Italia di rilevantissimi quantitativi di droga allo scopo di indurre all`acquisto trafficanti italiani sulla base di contatti intercorsi con intermediari stranieri del narcotraffico internazionale, meccanismo con il quale far poi mostra di pervenire alla loro individuazione e al loro arresto con “brillanti operazioni” che in apparenza “scoprivano” persino raffinerie. In teoria la droga veniva poi tutta sequestrata, ma non essendo pesata in partenza non vi era certezza sul punto, e capitava anche che piccoli quantitativi “di prova” si disperdessero.
Nel gennaio zolfi la Cassazione aveva confermato la responsabilità dell`avallo
di Ganzer per almeno due di queste operazioni, “Cobra” e “Cedroi”, concernenti oltre 270 chili di cocaina, ma a sorpresa gli aveva concesso l`attenuante del quinto comma, cioè del fatto di lieve entità, con il risultato che l`attenuante aveva indirettamente fatto scattare la prescrizione dei
reati e il conseguente proscioglimento di Ganzer.
Nella motivazione depositata dopo 7 mesi, i giudici della DI sezione della
Cassazione premettono che nel 2014 è cambiata la legge sulla droga e il quinto
comma, che prima era una attenuante, ora è diventata una fattispecie autonoma.
Una precedente sentenza di Cassazione, capofila di una consolidata giurisprudenza sul tema, aveva stabilito che l`attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile «sia dal dato quantitativo sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità, circostanze dell`azione), con
la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Insomma, basta un solo indice negativo e non può essere concessa l`attenuante: e nel processo Ros l`indice negativo sarebbe ovviamente il dato quantitativo delle centinaia di chili di droga importata. Ma i giudici di Cassazione valorizzano quello che i giudici d`Appello avevano accennato
nel 2013, e cioè la convinzione che Ganzer avesse agito «per una sorta di presunzione o superbia di corpo, di “fuoco sacro”, consapevole di forzare la norma e cadere nell`illegalità» ma convinto «comunque di poter ottenere effetti positivi nella prevenzione dei reati». Questo contesto, a detta della Cassazione, «autorizza allora ad affermare il principio che, laddove tutti gli indici di valutazione richiesti dal quinto comma siano di segno positivo, e
l`unico dato dissonante sia rappresentato dalla quantità, questa non assume specifico rilievo negativo se si tratta di quantitativo solo apparentemente rilevante ma in realtà del tutto virtuale perché non destinato a circolare e a essere immesso sul mercato».