LEGGE DI BILANCIO: Start up, detrazione Irpef al 30% e investimenti fino a un milione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Società. Efficacia vincolata al nulla osta dell’Unione europea
Start up, detrazione Irpef al 30% e investimenti fino a un milione

Vanno a regime e vengono ampliate le agevolazioni fiscali per i soggetti che investono in start up innovative. Il comma 66 dell’articolo 1 della legge di bilancio, con il nulla osta della Commissione Ue, rende stabile la detrazione prevista dall’articolo 29 del Dl 179/12, incrementando fino a un milione di euro il limite di spesa e portando al 30% la relativa percentuale. Novità in arrivo anche per le start up partecipate da società quotate, che potranno trasferire ai soci le perdite fiscali conseguite nei primi tre esercizi. La manovra 2017 interviene potenziando in più punti le agevolazioni fiscali per le start up al fine di consentirne lo sviluppo e il finanziamento. In primo luogo si modificano le disposizioni dell’articolo 29 del Dl 179/12 che stabilivano, per il periodo 2013-2016, una detrazione Irpef pari al 19% dell’importo versato alla start up, anche tramite organismi di investimento collettivo, con un tetto di spesa di 500mila euro l’anno. Il comma 66 della legge di bilancio estende la validità della norma agli anni dal 2017 in avanti, con un rilevante incremento degli effetti dell’agevolazione. Il limite della somma versata nel capitale della start up innovativa, su cui calcolare la detrazione Irpef, viene portata a un milione di euro annui e la percentuale di detrazione passa dal 19% al 30%. Al contempo, per i soggetti Ires cresce al 30% (dal 20%) la quota delle somme investite nelle start up che può essere portata in deduzione dal reddito di impresa (il tetto di investimento resta fermo a 1,8 milioni di euro).
Le partecipazioni attraverso cui si è realizzato l’investimento dovranno d’ora in poi essere detenute per almeno 3 anni (al posto di 2), pena la decadenza dal beneficio. Vengono uniformate al 30% anche le percentuali di detrazione (contribuenti Irpef) e di deduzione (Ires) previste per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (ora pari al 25% per la detrazione e al 27% per la deduzione). L’efficacia delle novità è subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue. Le regole attuative dell’agevolazione restano quelle previste dal Dm 25 febbraio 2016.

La cessione delle perdite
La legge di bilancio introduce inoltre un nuovo meccanismo di trasferimento intersoggettivo delle perdite fiscali maturate da società di capitali. Si prevede che, al di fuori dei regimi di trasparenza o consolidato fiscale, le start up partecipate in misura non inferiore al 20% da società con azioni quotate in mercati regolamentati potranno cedere ai soci in questione le perdite fiscali realizzate in ciascuno dei primi tre esercizi (e riferite a una nuova attività ex articolo 83, comma 2, del Tuir). La cessione, che dovrà riguardare l’intero ammontare delle perdite, si effettuerà con le stesse modalità previste per il trasferimento di crediti d’imposta infragruppo.
La cessionaria quotata compenserà le perdite di un esercizio con il proprio reddito del medesimo periodo, rinviando a nuovo l’eventuale eccedenza (senza che operi il limite dell’80% del reddito). La cessionaria dovrà saldare l’acquisto delle perdite (anche se non ancora utilizzate) entro 30 giorni dal termine per il pagamento del saldo Ires dell’anno di riferimento delle stesse, calcolando il prezzo in base all’aliquota Ires vigente nell’esercizio. Le somme versate e incassate a tale titolo sono escluse dal reddito. Luca Gaiani

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