LEGGE DI BILANCIO: Gruppo Iva, confusione sui tempi degli effetti (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Incongruenze presenti fra il ddl bilancio e la sua relazione illustrativa
Gruppo Iva, confusione sui tempi degli effetti

Condizione necessaria per la costituzione del Gruppo Iva è l’esercizio dell’opzione da parte di tutti i soggetti aderenti, comunicato dal rappresentante del gruppo attraverso l’invio telematico di una dichiarazione.
Il testo della manovra non è chiaro su un aspetto di estrema rilevanza operativa, vale a dire la decorrenza degli effetti del nuovo regime: l’art. 1, comma 30, del ddl Bilancio 2017 (A.S. 2611) prevede, infatti, che le «disposizioni di cui ai commi 24 (che reca l’intera disciplina dell’istituto in esame, ndr) si applicano dal 1º gennaio 2018».
Da ciò conseguirebbe che l’opzione per tale regime – disciplinata dal futuro articolo 70-quater del dpr 633/1972 – risulterebbe esercitabile solo a partire dal 1° gennaio 2018. Inoltre, per quanto attiene al periodo di efficacia dell’opzione, il comma 3 del citato art. 70-quater dispone che esso varia in base al momento in cui la stessa è esercitata. Nello specifico, se l’opzione viene esercitata dal 1° gennaio al 30 settembre, la stessa ha effetto dall’anno successivo; mentre se viene esercitata dal 1° ottobre al 31 dicembre, esplica i suoi effetti a partire dal secondo anno successivo.
Così, per esempio, se la dichiarazione per l’opzione viene presentata tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2018 (primo periodo utile, secondo un’interpretazione letterale del citato comma 30), il Gruppo Iva risulterà costituito dal 1° gennaio 2019.
A supporto di tale interpretazione vi sarebbe, in primo luogo, la relazione illustrativa al ddl (A.C. 4127, pag. 136. Si segnala che il testo dell’art. 70-quater, co. 3, proposto nel ddl approvato dalla camera, risulta identico a quello del ddl appena approvato dal senato. Pertanto in assenza delle relazioni al ddl A.S. 2611, debbono ritenersi attuali quelle relative al ddl A.C. 4127) nella parte in cui si afferma testualmente che «la possibilità di costituire gruppi Iva opererà concretamente dal 2019». Un’ulteriore conferma deriverebbe dalla relazione tecnica al ddl (A.C. 4127), e in particolare dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari per le annualità 2017-2019.
I tecnici stimano, infatti, una riduzione di gettito erariale conseguente all’introduzione del Gruppo Iva solo per l’anno 2019; mentre nessuna previsione viene effettuata per il 2018. Questi due elementi inducono dunque a ritenere che l’introduzione dell’istituto del Gruppo Iva esplicherà concretamente i suoi effetti a partire dal 2019.
Tuttavia, alcuni dubbi sorgono dalla lettura di taluni passaggi della relazione illustrativa al ddl (A.C. 4127, pag. 130), a commento della disposizione sull’esercizio dell’opzione, nei quali si afferma che «ove, quindi, i soggetti che esercitano l’opzione per costituire un gruppo Iva presentino la dichiarazione di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2016, la predetta opzione avrà effetto a partire dal 2017, mentre qualora la stessa sia presentata in una data compresa tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, l’opzione avrà effetto a partire dal 2018». Risulta esservi quindi un difetto di coordinamento tra il testo del ddl e la relazione illustrativa in tema di efficacia temporale dell’opzione. Sembrerebbe, pertanto, possibile che l’efficacia costitutiva dell’opzione per il Gruppo Iva possa esplicarsi anche a partire dal 2018 e non dal 2019 come sopra evidenziato. È legittimo, dunque, interrogarsi sui motivi alla base di tale discrasia al fine di appurare se essa sia imputabile a una mera «svista» del legislatore (per esempio una relazione illustrativa predisposta a commento di un testo legislativo che avrebbe dovuto essere approvato in epoca anteriore) oppure se, quanto affermato nella relazione illustrativa circa la possibilità di esercitare l’opzione dal 2017, circoscriva la portata del citato comma 30 agli «aspetti sostanziali» del regime, escludendo invece le disposizioni di «carattere procedurale» tra le quali potrebbe rientrare quella relativa all’esercizio dell’opzione (futuro art. 70-quater del dpr 633/1972). Michele Dimonte e Serena Agosta

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