GIUSTIZIA TRIBUTARIA: Le Commissioni assicurano il servizio in tempi ragionevoli di Gianni Marongiu – Presidente nazionale dell’Anti (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Le Commissioni assicurano il servizio in tempi ragionevoli
di Gianni Marongiu – Presidente nazionale dell’Anti

Altra volta ho ricordato, su «Il Sole 24 Ore», la lunga evoluzione delle Commissioni tributarie, caratterizzata dalla graduale trasformazione da organi di amministrazione giustiziale ad organi giurisdizionali a pieno titolo, culminata con la riforma introdotta dal Dpr 636 del 1972, riconosciuta dalla Corte costituzionale (sentenza 287/1974) come attuativa di quell’opera di revisione delle giurisdizioni speciali prescritta dalla VI disposizione speciale della Costituzione. Tale carattere giurisdizionale è stato, con l’entrata in vigore della Carta costituzionale, individuato nella condizione di indipendenza, assicurata, per il giudice ordinario, dalle garanzie direttamente previste dalla Costituzione e, per i giudici speciali, da quelle stabilite dalla legge.
La riforma ordinamentale del 1992 ha rappresentato il punto più alto del sistema di garanzie loro assicurato, introducendo criteri oggettivi di scelta dei giudici e istituendo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria quale organo di autogoverno della magistratura tributaria, anche se, negli anni più vicini a noi, si è registrata una involuzione legislativa, ovvero una riduzione del sistema di garanzie assicurate ai giudici dal quadro ordinamentale del 1992.
Ebbene, non vorremmo che recenti episodi di una cronaca triste distaccassero i cittadini dai veri problemi delle Commissioni tributarie che sono stati di recente e correttamente individuati proprio dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dal suo presidente (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 novembre 2015).
Occorre muovere dalla premessa che le Commissioni tributarie, provinciali e regionali, hanno una lunga tradizione, sono state confermate (nel lontano 1969) dalla Corte costituzionale come insopprimibile quarta giurisdizione del nostro sistema giudiziario (l’articolo 59 della legge 59 del 2009 elenca espressamente, accanto alla giurisdizione civile, amministrativa e contabile, quella tributaria), sono ben radicate sul territorio nazionale e rendono giustizia (nel doppio grado) in tempi contenuti e ragionevoli: una giustizia, si badi, che non può essere quella ordinaria perché essa, specialistica, vive dell’apporto di discipline giuridiche, tecniche e commerciali.
Muovendo da questa premessa non è il caso di battere nuove strade, che romperebbero una consolidata tradizione, ma, nel solco dell’insegnamento e delle indicazioni della Corte costituzionale, irrobustire la loro struttura nel senso della sempre maggiore indipendenza, autonomia e qualificazione.
Quindi, deve essere eliminato l’equivoco di una denominazione “Commissioni” che evoca una origine assai lontana, priva oggi di qualsiasi giustificazione ed esse devono essere liberate dai tanti vincoli con il ministero dell’Economia e cioè con la rappresentanza politica degli interessi fiscali.
Al riguardo non si può tacere la profonda delusione che ha fatto sorgere il recente provvedimento legislativo (settembre 2015) che ha lasciato irrisolti (anzi) alcuni dei più gravi e urgenti problemi dell’organizzazione amministrativa delle Commissioni.
Perplessità ha suscitato la regolamentazione della formazione professionale per la quale tanto ha fatto e fa il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, del quale, in base alla disciplina positiva, sembra essere stata violata la autonomia.
Nessun riscontro ha ricevuto l’affermazione del principio contenuto nell’esordio dell’articolo 10 della legge delega del 2014 che, solennemente, proclamava «il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente assicurando la terzietà dell’organo giudicante».
Né ha trovato ascolto l’odg, approvato ancor prima dalla Camera dei deputati il 27 febbraio 2014, che impegnava il governo «a valutare l’opportunità di attribuire le competenze amministrative sulle Commissioni tributarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri, come già previsto per altre giurisdizioni cui quella tributaria può essere assimilata, quali la giustizia amministrativa e quella contabile, o, comunque ad un organo terzo rispetto agli interessi oggetto delle controversie tributarie».
Ancora una volta fermissima è stata l’opposizione del ministero, anche se non si comprende tanta inframettenza, di chi è parte, nella più consona attuazione della disciplina di organi deputati a rendere giustizia.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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