FISCO: Studi, bonus investimenti pieno (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Dichiarazioni. Da verificare la rilevanza delle plusvalenze da cessioni di beni mobili e immobili a seconda della data di acquisizione
Studi, bonus investimenti pieno
Per i professionisti deduzione del superammortamento senza la riduzione del 50%

Sab. 25 – Acquisti e cessioni di beni ammortizzabili effettuate nel 2015: vanno monitorate dai professionisti in vista dell’ormai imminente scadenze per i versamenti di Unico.
Se da un lato, infatti, vi è anche per costoro la possibilità di dedurre il superammortamento previsto dalla Legge di stabilità 2016, dall’altro occorre ricordare che le plusvalenze realizzate con la cessione di tali beni sono generalmente soggette a tassazione se relative a beni acquisiti dopo il 4 luglio 2006.
Anche i lavoratori autonomi possono fruire della deduzione dell’extra quota di ammortamento calcolata sulla maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati (direttamente o in leasing) dopo il 15 ottobre 2015 (commi 91-92, articolo 1, della legge 208/2015).
La deduzione si concretizza con la compilazione dei righi RE7 e RE8 di Unico 2016 nell’ambito dei quali, nel campo interno (colonna 1), occorre dare indicazione della sola extra quota dedotta. Il tutto va poi riepilogato nel campo esterno (colonna 2) nel quale vanno sommati gli ammortamenti ordinari con la predetta maggiorazione (quota complessivamente deducibile).
Le regole applicative del maxiammortamento per i lavoratori autonomi non si discostano da quelle previste per le imprese, salvo per il fatto che per le imprese nel primo anno il maxiammortamento è fruibile nel limite massimo del 50% (circolare 23/E/2016) mentre la stessa limitazione non si riscontra per i professionisti.
È confermata, invece, l’irrilevanza della maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze.
Le plusvalenze relative a beni strumentali concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso o di risarcimento e se i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all’arte o professione.
L’individuazione di quali cessioni possano generare una plusvalenza tassabile non è sempre agevole, in quanto occorre indagare sulla natura e sulla data di acquisto del bene ceduto.
Per i beni mobili va, infatti, tenuto presente che rilevano esclusivamente le plusvalenze relative ai beni acquisiti dopo il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore della norma che ne ha previsto la rilevanza (risoluzione 310/E/2008). Per i beni immobili, invece, rilevano esclusivamente le plusvalenze relative ad immobili strumentali acquisiti nel triennio 2007-2009 (risoluzione 13/E/2010).
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del Tuir, si considera strumentale l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione, indipendentemente dalle caratteristiche (classificazione catastale compresa) e dal fatto che sia stato acquistato a “titolo personale” (e come tale non inserito nelle scritture contabili). Ne consegue che la cessione di un immobile utilizzato ad uso promiscuo non genera componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Non concorrono mai alla formazione del reddito di lavoro autonomo professionale invece, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (articolo 54, comma 1-bis del Tuir). La plusvalenza è determinata in relazione alla differenza positiva tra: il corrispettivo o l’indennità percepita e il costo non ammortizzato, il valore normale del bene e il costo non ammortizzato (in assenza di corrispettivo).
Gian Paolo Ranocchi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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