FISCO: Società non residenti, redditi separati (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Modello Unico. I soggetti con periodo d’imposta iniziato dopo il 7 ottobre scorso sperimentano le novità del Dlgs 147/2015 nel prospetto delle società di capitali
Società non residenti, redditi separati
Stop al principio di attrazione della branch: indicazione distinta per gli incassi diversi da quelli d’impresa

La rivisitazione della normativa sulle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti può trovare spazio già in Unico 2016. L’intervento legislativo del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015), che ha riformulato le previsioni del Tuir sulle stabili in aderenza ai principi fissati in sede Ocse, produce i suoi effetti, anche dal punto di vista degli obblighi dichiarativi, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015.
Ne deriva che per alcuni soggetti non residenti, aventi un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, le nuove regole devono essere applicate nel modello Unico Sc 2016 che è stato consequenzialmente adeguato.
La modifica al Tuir
Gli articoli 151 e 152 del Tuir modificati hanno eliminato la «forza di attrazione» della stabile organizzazione e cioè la possibilità che confluissero nel reddito della stabile anche redditi prodotti dall’impresa non residente in Italia senza il tramite della branch stessa. «Forza di attrazione» che, peraltro, non trovava già applicazione in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni in quanto l’articolo 7 del modello Ocse prevede che è tassabile in capo alla stabile solo il reddito alla stessa attribuibile, senza attrazione di eventuali componenti di reddito prodotti dallo stesso soggetto non residente nello Stato di insediamento della stabile ma non attribuibili alla branch. Principio che anche la prassi amministrativa aveva tendenzialmente accolto.
Ora è definitivamente codificato che una società o ente commerciale non residente deve:
attribuire alla stabile in Italia solo i redditi d’impresa alla stessa riferibili;
tassare, separatamente dai redditi d’impresa della stabile, gli eventuali redditi di natura diversa prodotti in Italia. I criteri per identificare i redditi prodotti in Italia sono indicati nell’articolo 23 del Tuir.
I campi
Tale assetto trova spazio nel modello di dichiarazione dei redditi. La prima novità è che il modello da utilizzare è quello delle società di capitali e non quello degli enti non commerciali ed equiparati. In particolare, il soggetto non residente (che ha un periodo di imposta iniziato successivamente al 7 ottobre 2015) che ha prodotto redditi in Italia, diversi da quelli d’impresa della stabile, dovrà compilare i diversi quadri contenuti in Unico Sc 2016, corrispondenti alle diverse categorie reddituali (RB per i fabbricati, RT per le plusvalenze finanziarie, eccetera), seguendo per la compilazione le istruzioni al modello degli enti non commerciali, in applicazione del principio del «trattamento isolato» dei redditi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 151 del Tuir. I redditi d’impresa afferenti una eventuale stabile organizzazione in Italia vanno invece dichiarati nel quadro RF.
In definitiva, tutti i redditi di un soggetto non residente devono trovare indicazione nel modello Unico Sc, come peraltro affermato nella relazione illustrativa all’articolo 7 del decreto internazionalizzazione in cui si legge: «Si tratta di modifiche che semplificano gli adempimenti delle società e degli enti non residenti, che, a regime, dovranno presentare un’unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato».
Non vanno invece indicati in dichiarazione gli eventuali redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva.
Le indicazioni Ocse
Resta fermo che, in conformità ai principi Ocse, ai soli fini della determinazione del reddito, la stabile si considera entità autonoma e separata dalla casa madre e, pertanto, a tal fine va condotta una analisi fattuale che tenga conto delle funzioni, dei rischi e degli asset per individuare le attività poste in essere dalla branch e le condizioni in cui vengono svolte. In una fase successiva andrà attribuito il reddito applicando i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dall’Ocse. A tale ultimo riguardo, il decreto internazionalizzazione ha codificato il principio dell’applicazione del transfer pricing alle transazioni tra casa madre e stabile organizzazione, anche laddove tali transazioni avvengano in assenza di corrispettivo. Sul punto è stata fatta, quindi, chiarezza in quanto per una certa giurisprudenza (Cassazione 27087/2014) il transfer pricing non sarebbe applicabile alle operazioni diverse da quelle a titolo oneroso, posizione peraltro superata da più recente orientamento di legittimità. Luca Miele

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