FISCO: Sentenze leggere (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Nota sull’imposta per le cause superiori ai mille
Sentenze leggere
Registro esente in tutti i gradi

Sab. 25 – L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro deve riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore a euro 1.033,00 ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio. Questo è il principio espresso dal ministero della giustizia con la nota del 22 marzo 2016 prot. n. 4148 in merito al regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore a euro 1.033,00 trattate in grado di appello dinanzi al tribunale.
Ricordano i tecnici del ministero della giustizia che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 10 novembre 2014 n. 97/E rubricata «tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce emesse dal giudice di pace» ha affermato che «il regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46, della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e ai provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio».
La Corte di cassazione, con la sentenza del 16 luglio 2014 n. 16310, nel respingere il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza di una Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto non dovuta l’imposta di registro (e le relative sanzioni per il suo omesso pagamento) per una sentenza del tribunale in grado di appello contro un provvedimento emesso nell’ambito di un giudizio di valore inferiore ad euro 1.033,00 ha precisato che l’attuale formulazione dell’articolo 46, della legge n. 374 del 1991 si riferisce «alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00. Questo abilita l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto far riferimento, ai fini dell’esenzione alle sentenza adottate in tutti i gradi di giudizio». Cinzia De Stefanis

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