FISCO: Rito telematico ancora facoltativo (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Contenzioso. Le linee guida nella circolare 2/DF sul processo tributario online
Rito telematico ancora facoltativo

Arrivano le linee guida del Mef sulle modalità di accesso ed utilizzi dei servizi del Processo tributario telematico (Ptt). A contenerle è la circolare 2/2016 del dipartimento Finanze – direzione Giustizia tributaria.
Dal 1° dicembre 2015, nelle Commissioni tributarie di Toscana e Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit), di utilizzare la posta elettronica certificata (Pec) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’applicativo Ptt.
Nel Ptt una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la pec, il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica – spiegata nelle linee guida diffuse ieri – è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali.Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile mediante il servizio del «Telecontenzioso» dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia. Tuttavia in questa prima fase del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività del deposito telematico rispetto a quello tradizionale cartaceo e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali. In base a questo principio ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attive tali modalità (ad oggi in Umbria e Toscana).In buona sostanza, fermo restando il principio di facoltatività, in base al regolamento 163/2013, qualora sia la parte ricorrente che resistente si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado è obbligata successivamente a utilizzare le stesse modalità anche in appello. Francesco Falcone

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