FISCO: Rebus crediti per il modello 770 (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Dichiarazioni. Nel semplificato 2016 trovano spazio sia la «vecchia» compensazione interna sia quella in F24
Rebus crediti per il modello 770
Istruzioni ministeriali poco chiare sulla coesistenza delle due regole
Il prossimo 770 semplificato 2016 è ridotto rispetto ai modelli precedenti, ma i dubbi e i problemi relativi alla sua compilazione non sono diminuiti, anzi forse ne è stato creato qualcuno in più.
Innanzitutto, il termine di scadenza. Le istruzioni ministeriali indicano come termine di presentazione del modello il 1° agosto 2016, senza però prendere in considerazione il presumibile slittamento al 22 agosto (in quanto il 20 cade di sabato), previsto dall’articolo 37 del Dl 223/06 per tutti i versamenti/adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto (esiste il precedente del 770/11, redditi 2010)
I dubbi maggiori riguardano però l’esposizione delle ccmpensazioni dei crediti maturati con le ritenute da versare. Fino al 2014 le compensazioni relative alle ritenute erano pressoché tutte interne (con poche eccezioni, quali quella del credito da dichiarazione). Dal 1° gennaio 2015 l’articolo 15 del Dlgs 175/14 ha invece stabilito che i crediti da rimborso da assistenza fiscale (cioè da 730), così come quelli da eccedenze di versamento (ivi compreso le restituzioni da conguagli di fine anno o fine rapporto), debbano essere esclusivamente utilizzati in compensazione esterna, cioè esposti in F24.
Poiché i relativi codici tributo sono stati istituti dalle Entrate ad anno fiscale già iniziato con risoluzione 13 del 10 febbraio 2015, l’Agenzia con risoluzione 7/E del 28 gennaio 2016 ha consentito l’utilizzo della “vecchia” compensazione interna nei primi tre mesi del 2015, rinunciando all’applicazione di qualsiasi sanzione. Nel 2015 pertanto i sostituti possono aver effettuato, in particolare nei primi mesi, ancora compensazioni interne. Questa dovrebbe essere la ragione per cui i quadri dei versamenti ST ed SV sono rimasti immutati (con le rispettive colonne 4 e 5 dedicate alla compensazione interna), e le istruzioni ministeriali continuano a descrivere ed esemplificare i casi di utilizzo dei crediti in compensazione interna.
Era ragionevole, tuttavia, aspettarsi una maggiore chiarezza. Pur dovendo infatti prevedere entrambe le modalità, nelle istruzioni questa coesistenza di regole avrebbe dovuto essere oggetto di precisazione, e cioè avrebbero dovuto essere distintamente indicate le due modalità con specifici esempi per non generare confusione. Invece ci troviamo con poche e sintetiche istruzioni quasi identiche a quelle degli anni passati, in ogni caso non sufficienti, riferite all’utilizzo della compensazione esterna (che non va rilevata nei prospetti di versamento, mentre deve trovare esposizione tra i crediti maturati e utilizzati del quadro SX). Il quadro che risente maggiormente sia in termini di modifiche, sia in termini di non sufficiente chiarezza è quello dei crediti, quadro SX, che da quest’anno, per la prima volta da quando è stato istituito, include anche i crediti che sono stati utilizzati in F24.
Questa novità ha sorpreso, dal momento che l’utilizzo dei crediti in F24 è trasparente per l’amministrazione finanziaria, che attraverso le deleghe può autonomamente verificare mese per mese gli importi utilizzati.
Comunque, fermo restando che da quest’anno occorre evidenziare tutti i crediti maturati e utilizzati (da modalità interna o esterna), le istruzioni non specificano se i campi da SX5 a SX30, obbligatori quando i crediti sono compensati tra enti impositori diversi, si riferiscono solo all’ipotesi di utilizzo in compensazione interna, come previsto dal richiamato articolo 1 del Dlgs 445/97. Alcuni dubbi di compilazione derivano, invece, dalle scarse istruzioni fornite al sostituto dopo l’introduzione della compensazione esterna. Nell’unica risoluzione in materia (n. 13/15) non viene ad esempio chiarito se in caso di versamento del credito recuperato per famiglie numerose e per canoni di locazione, sia possibile utilizzare i nuovi codici tributo 1632 e 1633 nella sezione a debito (possibilità che nel sito dell’Ade è riferito solo all’ipotesi, poco chiara, del ravvedimento operoso), così come invece è stato previsto per il credito bonus Renzi.
Infine, non risultano immediatamente comprensibili le istruzioni del quadro ST nella parte in cui collegano la possibilità di spezzare il 770, tra ritenute di lavoro dipendente e lavoro autonomo, alle modalità con cui sono state inviate le CU. Posto che quest’anno erano ammessi invii multipli e separati delle certificazioni (senza distinzione nel frontespizio tra numero dipendenti e autonomi), perché la possibilità di spezzare l’ST e quindi il 770 dovrebbe dipendere da come sono state trasmesse le CU? Il dubbio è se possa trattarsi di un refuso o se ci sia una motivazione. Nevio Bianchi Barbara Massara

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