FISCO: Per l’interruzione basta un verbale (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
I tempi. Il termine sale con grande frequenza fino a 10 anni
Per l’interruzione basta un verbale

La prescrizione si può interrompere in presenza di uno degli atti previsti dall’articolo 160 del Codice penale, considerando però che in nessun caso tale interruzione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (fatta eccezione per le ipotesi di recidiva o di delinquenza abituale e/o professionale, nonché per determinate categorie di reati). Quindi, nel caso dei reati tributari, il termine prescrizionale di 6 anni e 8 anni, a seconda del tipo di illecito commesso, può al massimo diventare rispettivamente 7 anni e mezzo e 10 anni.
Le cause interruttive previste dal Codice penale sono:
sentenza o decreto penale di condanna;
ordinanza applicativa delle misure cautelari personali o am convalida del fermo o dell’arresto;
l’interrogatorio reso davanti al Pm o al giudice oppure l’invito a presentarsi al Pm per rendere il medesimo interrogatorio;
il provvedimento del giudice che fissa l’udienza in Camera di consiglio per la decisione sull’archiviazione;
la richiesta di rinvio a giudizio;
il decreto di fissazione dell’udienza preliminare;
l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
il decreto che dispone il giudizio immediato, il giudizio o la citazione a giudizio.
In aggiunta a tali atti occorre tener presente che l’articolo 17 del decreto legislativo 74/2000 per i soli reati tributari ha inserito anche il verbale di constatazione e/o l’atto di accertamento delle relative violazioni.
Poiché la gran parte degli illeciti penali fiscali sono rilevati con un verbale ovvero con un atto di accertamento, va da sé che normalmente i termini prescrizionali vengono interrotti. Occorre pertanto, realisticamente considerare l’aumento di un quarto e quindi sette anni e mezzo per i delitti di omesso versamento, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta e dieci anni per tutti gli altri delitti tributari. A.I.

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