FISCO: Per le compensazioni rischio sforamento (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Versamenti. In caso di errore possibile restituire l’eccedenza e ravvedersi
Per le compensazioni rischio sforamento

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno aumentano i rischi di superamento della soglia annuale di 700mila euro delle compensazioni in F24 dei crediti fiscali di qualunque tipologia, perché le eccedenze a credito vengono spesso gestite da più soggetti, che dovrebbero coordinarsi prima di presentare i modelli di pagamento per conto del proprio cliente. Solitamente, il credito Iva viene gestito direttamente dal contribuente, perché lo utilizza anche verticalmente nelle liquidazioni Iva periodiche, i crediti Ires e Irap vengono gestiti dai commercialisti, perché fanno le relative dichiarazioni, mentre quelli delle ritenute d’acconto o Inps sono gestiti dai consulenti del lavoro, che predispongono il modello 770.
Nel cassetto fiscale dell’Agenzia non vi è un contatore relativo al superamento del limite annuale di compensazione dei 700mila euro, ma solo il monitoraggio del credito Iva residuo da compensare. Vi sono, poi, tutti i modelli F24 presentati, ma l’aggiornamento non è immediato (circa 10 giorni per quelli con importo a debito e 2 giorni per quelli a zero). Il contatore per le compensazioni sarebbe utile per capire se ci si sta avvicinando al limite consentito, ma il controllo del superamento, comunque, va fatto prima della presentazione degli F24.
Compensazioni oltre soglia
Se si effettuano compensazioni in F24 per importi superiori, occorre ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento in F24 di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione (stesso codice tributo e stesso anno), maggiorato degli interessi legali (quindi, da sommare al codice del tributo) e con il contestuale versamento della sanzione del 30% (articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997), ridotta con ravvedimento operoso (codice 8911).
In questa maniera, i debiti pagati, utilizzando il credito eccedente i 700mila euro, si considerano pagati (senza ripresentare un nuovo F24 per gli stessi), mentre il credito che eccede i 700mila euro, pagato con il nuovo F24, può essere utilizzato in compensazione, negli anni successivi a quello dello splafonamento, o può essere chiesto a rimborso.
Per poter recuperare questo credito, però, è necessario indicarlo come pagamento in eccesso nella dichiarazione relativa all’anno a cui si riferisce. Ad esempio, nella dichiarazione Iva 2016, relativa al 2015, nel rigo VX3 «Eccedenza di versamento», va indicato l’eventuale credito relativo al 2015 riversato.
Le stesse regole valgono anche per la regolarizzazione di compensazioni eccedenti il limite, riguardanti crediti di imposte dirette (Ires, Irpef ecc.) relativi al 2015, che già dal 1° gennaio 2016 potevano essere usati in compensazione orizzontale. In questi casi, l’importo del credito riversato, al netto delle sanzioni e degli interessi, va riportato nella colonna 2, «Eccedenza di versamento a saldo», della sezione I del quadro RX del modello Unico SC 2016, relativo al 2015.
Quindi, sia per l’Iva che per le altre imposte, per poter recuperare (in detrazione verticale, in compensazione orizzontale in F24 in anni successivi allo splafonamento o a rimborso) questi crediti riversati con ravvedimento operoso, è necessario compilare i righi citati nelle dichiarazioni relative all’anno di competenza dei crediti riversati. Ecco che se oggi, si riversa un credito annuale Iva relativo al 2014 (codice tributo 6099, anno 2014), a causa dello splafonamento avvenuto dal 2015 o nel 2016 (il credito Iva 2014 poteva essere usato fino alla data di presentazione del modello Iva 2016), si deve presentare il modello Iva 2015 integrativo a favore, relativo al 2014, entro il prossimo 30 settembre 2016, senza sanzioni. Ma se si deve riversare il credito annuale Iva relativo al 2013, per lo splafonamento effettuato nel 2014 o nel 2015, si ha il problema che oggi, per le Entrate, non è più possibile presentare nessuna dichiarazione Iva integrativa a favore relativa agli anni precedenti al 2014. Questo problema si ha anche per i riversamenti delle imposte dirette e per tutti gli anni ancora accertabili precedenti al 2014, quindi, per tutti i crediti fiscali relativi agli anni che vanno dal 2011 al 2013. Anche per questa ragione, si auspica un cambio di orientamento da parte delle Entrate sul tema delle integrative a favore.
Avviso di irregolarità
Se prima di procedere al ravvedimento operoso, l’agenzia delle Entrate richiede le somme Iva eccedenti i 700mila euro «con appositi atti di recupero», l’ammontare corrispondente al «credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi», va indicato nel rigo VL40 della dichiarazione Iva dell’anno in cui viene effettuato il versamento. In questo caso, quindi, non è necessario fare la dichiarazione integrativa dell’anno relativo al credito che ha comportato lo splafonamento e la sanzione ordinaria del 30% è ridotta a un terzo (al 10%), se si versa entro 30 giorni dall’arrivo dell’avviso di irregolarità. Luca De Stefani

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