FISCO: Parte la corsa alle correzioni del 730 (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Dichiarazioni. Scaduto il 22 luglio il termine per l’invio «regolare» si apre la possibilità di rimediare a errori e omissioni
Parte la corsa alle correzioni del 730

Dom.24 – Spazio alle correzioni del 730/2016 con l’invio dei modelli integrativi e con Unico correttivo nei termini. Andata in archivio l’ultima scadenza utile del 22 luglio per poter spedire nei termini il 730 con riferimento ai redditi da dichiarare per l’anno d’imposta del 2015, è già tempo di rimedi (per la tempistica, si veda la tabella a fianco).
I contribuenti che dopo l’invio della dichiarazione dei redditi, si accorgono, infatti, di non aver fornito tutti gli elementi utili da indicare nella dichiarazione possono, in ogni caso, correggere spontaneamente la posizione originaria. I possibili rimedi variano in funzione delle modifiche da apportare e sono diversi a seconda che gli errori commessi siano a favore del contribuente (maggior credito o un minore debito d’imposta) ovvero pro fisco (minor credito o un maggior debito d’imposta).
Il 730 integrativo «a favore»
Se il contribuente non ha fornito tutti i dati per la compilazione del 730 e la correzione, l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito e/o un minor debito (ad esempio si è dimenticato di inserire un onere deducibile/detraibile, come potrebbe essere una spesa medica o un’assicurazione detraibile) questi può procedere, a presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio del modello. In questi casi il 730 integrativo deve essere obbligatoriamente presentato con tutta la documentazione “cartacea” di supporto, ad un intermediario (Caf o professionista), anche se il modello precedente era stato inoltrato direttamente via web dal contribuente o per il tramite del datore di lavoro direttamente. Il vantaggio in questo caso è legato al fatto che il maggior rimborso scaturente dalla dichiarazione integrativa viene liquidato ancora una volta direttamente dal sostituto d’imposta.
In alternativa al 730 integrativo è, comunque, sempre possibile presentare un modello Unico Pf 2016 utilizzando l’eventuale differenza a credito in compensazione e/o richiedendone il rimborso. Il modello Unico persone fisiche 2016 può essere inoltrato entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (30 settembre 2017, dichiarazione integrativa a favore).
Il 730 integrativo «a sfavore»
Se il contribuente, invece, si avvede di non aver fornito tutti gli elementi utili da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito, (quindi un aggravio della sua posizione nei confronti del fisco), quest’ultimo deve utilizzare il modello Unico 2016 persone fisiche.
Se la dichiarazione integrativa viene spedita entro la scadenza del 30 settembre 2016 si parla di correttiva nei termini. In questo caso, se dall’integrazione emergerà un maggior importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’articolo 13 Dlgs 472/1997 (ravvedimento operoso).
Tuttavia la correzione potrà avvenire anche oltre la predetta scadenza, avvalendosi del termine più lungo per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (30 settembre 2017).
In alternativa, dall’anno scorso, è possibile usufruire anche delle nuove regole sul ravvedimento operoso introdotte dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) che permettono al contribuente di beneficiare del più ampio termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ex articolo 2 comma 8 Dpr 322/1998).
Va ricordato, infine, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del modello 730/2016 originario, quindi per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane, in ogni caso, l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario. Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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