FISCO: Nelle violazioni antiriciclaggio sanzioni collegate alla gravità (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Legge europea. Limitazione delle contestazioni formali
Nelle violazioni antiriclaggio sanzioni collegate alla gravità

Dom.4 – Con la legge di delegazione europea 170/2016, che entrerà in vigore il 16 settembre, il Governo è delegato all’integrale riforma del sistema sanzionatorio antiriciclaggio.
Le finalità indicate espressamente nella delega sono individuate nel rispetto dei princìpi di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni. Sul versante penale la delega è diretta a limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, i tre anni di reclusione e 30mila 0 euro di multa.
Questa novità viene incontro oltre ai principi generali comunitari sulla materia anche alle esigenze di giustizia sostanziale nel tempo trasposte nella giurisprudenza di merito che in diverse occasioni portava- per le contestazioni formali e prive di reale offensività – ad assoluzioni per carenza di dolo o per prescrizione in quanto si trattava di reati minori. In questo caso si applicherà il principio del favor rei per le abrogazioni espresse e quindi si assisterà a una sostanziale diminuzione delle contestazioni formali.
Riguardo alle sanzioni amministrative il Governo dovrà graduare l’entità e la tipologia delle sanzioni tenuto conto della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione; nonché del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati. In caso di violazioni commesse da persone giuridiche le sanzioni potranno essere applicate ai componenti dell’organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo all’interno dell’ente, ove venga accertata la loro responsabilità. Sarà altresì possibile sanzionare come illecito amministrativo le violazioni gravi, reiterate e con carattere di sistematicità, delle disposizioni di legge in materia di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni. La gravità delle violazioni si dovrà desumere dalla natura del soggetto responsabile, se persona fisica o giuridica, dalla gravità del danno cagionato, dall’intensità del dolo o del grado della colpa, infine dall’entità del profitto complessivamente ricavato. In relazione alla misura delle sanzioni sarà prevista a seconda della gravità : la pubblicazione sui giornali degli estremi della persona fisica o giuridica responsabile, un’ordinanza inibitoria , ovvero una sospensione o revoca di autorizzazione o altra abilitazione, l’interdizione temporanea dall’esercizio delle funzioni per gli amministratori fino a cinque anni ed infine sanzioni amministrative pecuniarie con minimo edittale non inferiore a 2.500 euro, e con massimo equiparato al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo potrà essere determinato e comunque non inferiore a un milione di euro. Per gli enti creditizi e finanziari le sanzioni pecuniarie potranno variare in caso di violazioni gravi, ripetute o sistemiche o plurime da 30mila euro al 10% del fatturato,per le presone fisiche responsabili da 10mila a 5 milioni di euro. Per le violazioni di scarsa offensività e pericolosità invece sarà prevista una sorta di avvertimento formale a interrompere e astenersi dal comportamento vietato ed in caso di perseveranza l’applicazione di sanzioni maggiorate. Nel caso delle sanzioni amministrative, come recentemente ricordato dalla Corte costituzionale, non è applicabile se non espressamente previsto dal legislatore il principio di retroattività della legge più favorevole. Valerio Vallefuoco

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